Credito scolastico e "ora di religione" - comunicato stampa della segreteria Al di là dell'episodio verificatosi nella scuola "Cossa" di Pavia, palesemente illegittimo, ci preme sottolineare alcune questioni che comunque possono aver determinato quelle scelte. L'ordinanza ministeriale su scrutini ed esami del 14 maggio 1999 al comma 3 dell'art. 3 prevede che "l'attribuzione del punteggio del credito scolastico - nell'ambito della banda di oscillazione - tiene conto del giudizio formulato dai docenti di religione e di attività alternative". Le novità negative ci sembrano due: la partecipazione "a pieno titolo" (comma 2 dell'art. 3) degli insegnanti di religione e attività alternative all'attribuzione del credito scolastico e proprio per quanto riguarda quell'aspetto delicatissimo dell'assegnare quel punto in più o in meno (la banda di oscillazione) che per alunni in difficoltà può persino rappresentare la possibilità o meno di superare l'esame; la creazione di una situazione di diseguaglianza, in evidente contraddizione col dettato costituzionale, tra studenti che, come prevede la normativa vigente, non hanno scelto né religione, né attività alternative (che peraltro non sempre le scuole propongono). Tutto ciò ci appare contraddittorio e discutibile, in primo luogo
perché sembra si voglia aggirare la normativa attuale secondo la
quale la valutazione sia dell'insegnamento della religione, sia
delle attività alternative non concorre alla formulazione della
media del profitto; in secondo luogo perché le novità di questa
ordinanza aumentano lo stato di incertezza e possono creare disorientamento
nei consigli di classe che si trovano per la prima volta ad applicare
una inedita normativa sulla valutazione e sull'attribuzione dei
crediti scolastici. Per le ragioni sopra dette il Cidi chiede l'abrogazione del comma 3 e conseguentemente del comma 4, e la modifica del comma 2 dell'ordinanza in questione. |