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    mensile del centro di iniziativa democratica degli insegnanti

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      Sulla riforma degli Irrsae - documento di un gruppo di lavoro Cidi coordinato da Anna Baglione

      Nel quadro della riforma in atto del sistema di istruzione l’articolo 21 della legge 59/97 prevede gli Irrsae, riformati, come "enti finalizzati al supporto delle Istituzioni scolastiche autonome"; l’articolo 76 del Decreto legislativo n. 300 (30/7/1999) istituisce gli Irre (Istituti regionali per la ricerca educativa) come "enti strumentali con personalità giuridica" che svolgono funzioni di supporto agli uffici dell’Amministrazione e alle Istituzioni scolastiche e "attività di ricerca nell’ambito didattico-pedagogico e della formazione del personale della scuola". La funzione dei futuri Irre va quindi individuata nella capacità di supportare e nel contempo arricchire e valorizzare il processo di innovazione espresso dalle scuole sul territorio in relazione al mandato nazionale.

      Gli Irre come cerniera tra più soggetti
      Definire oggi tutti gli specifici aspetti di tale funzione non è facile data l’insufficiente definizione dei compiti e delle relazioni che ancora caratterizza i molteplici attori del sistema di istruzione sul territorio; ma è rispetto a essi che va individuato il ruolo di "cerniera" degli Irre, in relazione ai futuri Uffici scolastici regionali e alla molteplicità dei soggetti istituzionali che sono stati o saranno attivati per il supporto all’autonomia (Nuclei per l’autonomia, Unità territoriali dei servizi professionali previste dalla Direttiva 210 del 3/9/1999, Centri territoriali per l’educazione degli adulti, Formazione superiore - di competenza regionale - integrata con il sistema delle imprese, Formazione professionale e Università, Scuole di specializzazione post lauream per la formazione iniziale dei docenti, iniziative e servizi offerti dagli Enti locali).

      Se per lo sviluppo "qualitativo" del sistema scolastico e a garanzia di obiettivi e standard nazionali sono state potenziate strutture di supporto tecnico come Cede e Bdp per svolgere due delle funzioni ritenute decisive per il miglioramento della scuola, come il servizio di valutazione e il servizio di documentazione, resta da chiedersi come affrontare altri due tasselli importanti: quello della ricerca educativa e didattica e quello dell’aggiornamento e della formazione in servizio dei docenti.

      Un’Agenzia permanente per la ricerca educativa
      Accanto ai Laboratori territoriali di ricerca, previsti dal Regolamento dell’autonomia, sarebbe necessario prevedere un’Agenzia permanente che supporti

      • la ricerca delle scuole, sia valorizzandola e rilanciandola a un livello più alto, sia raccordandola alle priorità stabilite per l’innovazione dell’intero sistema nazionale: una funzione di ricerca di secondo livello che garantisca l’unitarietà e la qualità della ricerca;
      • un’azione formativa che si rivolga non tanto ai singoli docenti quanto alle Istituzioni scolastiche con interventi di secondo livello per la formazione dei formatori, dei titolari delle nuove funzioni in cui va articolandosi la professionalità docente, dei coordinatori dei Laboratori didattici territoriali e per la progettazione/valutazione di modelli formativi.

      Identificare i luoghi e i soggetti istituzionali che a livello centrale e periferico si dovranno far carico della ricerca educativa e didattica - non è infatti in questione soltanto la trasformazione in questa direzione degli Irrsae - è un passaggio decisivo per garantire efficacia ed efficienza al sistema scolastico creando le condizioni per un protagonismo consapevole delle Istituzioni scolastiche nell’assunzione diretta della responsabilità di progettare, realizzare e verificare l’attuazione di ambienti funzionali all’apprendimento.

      Senza un adeguato livello di ricerca educativa e didattica (che non può identificarsi soltanto con quello delle singole scuole), funzionale alla complessità del sistema e capace di lettura e correzione continua dei processi innovativi, c’è il rischio di un’autonomia scolastica piegata a un passivo adeguamento alle norme o a uno sperimentalismo permanente sollecitato da istanze momentanee.

      Anche per questo è indispensabile ridefinire e rivitalizzare le occasioni di monitoraggio dei processi in atto, rilevare le priorità su cui investire risorse e sperimentazioni, analizzare e riproporre in modo articolato le esperienze più significative, sollecitare e coordinare momenti di confronto e ricerca comune sostenuti da un approfondimento teorico che sappia indirizzarli e rilanciarli nell’ambito di una progettualità condivisa.

      Gli Irre come luoghi di elaborazione originale
      La ricerca educativa attribuita agli Irre deve quindi trascendere la zona di confluenza fra ricerca universitaria, teorica o applicata ai processi formativi, e ricerca-azione delle scuole, per delinearsi come elaborazione originale e specifica finalizzata a garantire supporto tecnico-scientifico al sistema scolastico, all’Amministrazione, alle Istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, operando in collaborazione "con l’Istituto nazionale di valutazione, con l’Istituto nazionale di documentazione, con le Università e con altre agenzie educative".

      Centrale - soprattutto in questa fase del processo di riforma che evidenzia la necessità di ridefinire al più presto curricoli e contenuti - è l’ambito della ricerca didattica disciplinare, dove appare essenziale una funzione di mediazione e costruzione di sapere didattico-metodologico che funzioni da cerniera tra le elaborazioni disciplinari di tipo universitario, per lo più troppo lontane dallo specifico formativo, e le attività didattiche spesso lontane dagli aggiornamenti culturali, scientifici e metodologici propri dei singoli approcci disciplinari.

      In questa funzione gli Istituti regionali per la ricerca educativa dovrebbero rispondere a livello più alto e di sintesi all’esigenza per la scuola che:

      • si ridefiniscano gli impianti epistemologici dei campi del sapere e dell’esperienza conoscitiva (riscoprendone una più efficace essenzialità);
      • si "lavori" alle discipline sotto il profilo della loro funzione formativa.

      numero 1/2000