insegnare
    mensile del centro di iniziativa democratica degli insegnanti

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      Parità scolastica: a un positivo lavoro istruttorio seguiranno scelte coerenti?

      di Ermanno Testa

      Sommario: Attende di essere completato il testo unificato sulla parità scolastica che raccoglie i risultati di un lavoro istruttorio condotto, sulla base di undici diversi disegni di legge, da un apposito Comitato della VII Commissione del Senato.

      Sono stati resi noti dal Comitato coordinato da Luigi Biscardi, senatore ds della VII Commissione, i primi tre articoli della proposta di legge unificata sulla parità scolastica (vedi "Insegnare" n.7-8/99, pag. 29). Sono serviti quasi due anni di lavoro istruttorio al Comitato per unificare undici diverse proposte presentate in Senato sull’argomento, tra le quali figurava il disegno di legge del Governo del luglio ‘97; un arco di tempo durante il quale il Comitato ha dato vita a un’ampia e meticolosa consultazione di esperti, gruppi, associazioni, organismi laici e religiosi. Un serrato dibattito si è svolto contemporaneamente nel Paese, l’eco del quale è stato sicuramente motivo ulteriore di orientamento per i lavori parlamentari.

      La Relazione di medio termine

      Il nuovo articolato era stato preceduto, nel marzo 1998, da una corposa Relazione (vedi "Insegnare" n. 4/99 pag. 39) dello stesso senatore Biscardi che raccoglieva in sintesi i contenuti del ‘cammino’ percorso sulla parità in Commissione: dopo un breve excursus storico sulle proposte avanzate in materia nelle varie legislature, la Relazione affrontava l’esame dei vari disegni di legge in ordine ad alcuni nodi fondamentali: requisiti delle scuole "paritarie"; procedimento di equiparazione; effetti dell’equiparazione; reclutamento del personale; libertà d’insegnamento; trattamento giuridico ed economico del personale; modalità di finanziamento. La Relazione passava poi ad analizzare gli articoli 33 e 34 della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze nn. 36/58, 195/72, 36/82, 180/88, 454/94 e ordinanze nn. 556/87, 668/88) per poi arrivare a formulare alcune linee indicative per il dibattito in merito al sistema scolastico nazionale ("dovrebbe comprendere tre tipi di istituzioni scolastiche"); alle procedure per il riconoscimento della parità ("un vero e proprio diritto soggettivo a ottenere la parità" attraverso l’individuazione delle condizioni necessarie e dei sistemi di controllo); agli interventi finanziari ("l’art. 33 della Costituzione esclude comunque erogazioni dirette alle scuole private, ancorché "paritarie").

      Concludeva il documento Biscardi: "La presente relazione non può ritenersi, ovviamente, esaustiva di una questione travagliata, difficile e complessa, ma intende offrire analisi, documentazioni, punti di riferimento e profili di soluzioni per un dibattito che si auspica possa svolgersi con la serenità, e insieme il rigore, che un tema di sì alto interesse politico, culturale e civile comporta e richiede".

      Il testo di legge unificato

      L’accurato lavoro istruttorio, di cui la Relazione è testimonianza, teso a evitare ogni preconcetto ideologico, ma preoccupato solo di analizzare attentamente ogni aspetto delle proposte avanzate alla luce del dettato costituzionale, ha portato alla stesura di un testo di legge unificato, anche se parziale, sicuramente più chiaro e accessibile del precedente disegno di legge del governo. Già nel titolo, che richiama in modo esplicito gli artt. 33 e 34 della Costituzione, si superano le fumosità del precedente testo governativo (espansione, diversificazione, integrazione, sistema pubblico dell’istruzione e della formazione) che rimandavano impropiamente a provvedimenti "altri", ancora da definire - riordino dei cicli, elevamento dell’obbligo scolastico ecc. -, per concentrarsi invece sul contenuto primo della legge e sul suo carattere costituzionale: "Attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione in materia di scuole private, parità scolastica e diritto allo studio".

      Analoga chiarezza è riscontrabile nelle varie parti dell’articolato, a cominciare dal titolo I "Disciplina della scuola privata", e in particolare nella distinzione che viene introdotta tra scuole e istituti privati e scuole paritarie, queste ultime comprensive di scuole paritarie private (art.2) e scuole paritarie degli enti locali (art.3).

      All’art.1 (Istituzione e funzionamento delle scuole private) il disegno di legge, a ulteriore garanzia di libertà, ribadisce il principio del pieno "diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, a istituire scuole e istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti" - atto subordinato esclusivamente al rilascio di un nulla osta che accerti la sussistenza di alcuni requisiti minimi necessari al loro funzionamento (denominazione, sede legale, residenza, diritti civili e politici del legale rappresentante, pubblicità dei programmi, idoneità dei locali ecc.) - nonché il divieto di "ogni forma di controllo sull’orientamento culturale e sull’indirizzo pedagogico-didattico delle scuole e istituti di educazione privati"; il ddl stabilisce, come unico obbligo per le scuole private, che la loro denominazione preveda le parole "Scuola privata" o "Istituto di istruzione privato" con, accanto, il grado della scuola pubblica corrispondente (elementare, media ecc.) qualora programmi di insegnamento e ordinamenti siano (per libera scelta delle scuole stesse n.d.r.) "conformi a quelli in vigore nelle scuole e Istituti dello Stato"(per esempio, "scuola privata elementare", o media ecc.).

      All’art. 2 (Scuole paritarie private) il disegno di legge unificato elenca i requisiti richiesti alle scuole private per il riconoscimento della parità con le scuole statali non prima di aver ribadito anche per queste scuole (comma 2) la garanzia della "piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale, l’indirizzo pedagogico-didattico e il progetto educativo che da essi discende" e la possibilità di chiedere agli insegnanti, all’atto della nomina, "il rispetto del progetto educativo della scuola". Questi alcuni dei requisiti richiesti: "La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano il progetto educativo. L’organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l’applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti" (comma 3). Sono richiesti inoltre: lo statuto, contenente "il progetto educativo della scuola e le finalità educative e formative specifiche"; il piano dell’offerta formativa; la titolarità della gestione; la pubblicità dei bilanci; locali, arredi e attrezzature conformi alle scuole statali; organi collegiali funzionanti; apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta; classi con un numero massimo definito di alunni; inserimento di alunni con handicap e disponibilità di personale di sostegno; l’esistenza di corsi completi; mezzi didattici adeguati; titoli di abilitazione per insegnanti e presidi; rapporto di impiego disciplinato secondo i contratti collettivi nazionali; trasparenza e pubblicità di gestione e dei bilanci ecc. Queste scuole, secondo l’articolato unificato, riconosciute con decreto del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale competente, sono dette paritarie private e assumono "la denominazione delle corrispondenti scuole statali, accompagnata della parola "paritaria". (es.: "scuola media paritaria"). Il riconoscimento delle condizioni enunciate, considerate tali da garantire agli studenti di queste scuole un trattamento scolastico equipollente, permette ad esse di rilasciare titoli di studio validi legalmente. Si precisa, infine, che tali scuole sono soggette alla vigilanza del ministro della P.I. e alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del Servizio nazionale per la qualità dell’istruzione.

      Disposizioni analoghe regolano nel ddl le scuole paritarie degli enti locali (art. 3) salvo che in esse "la nomina dei docenti e del personale dirigente" viene "effettuata attingendo, nell’ordine, alla graduatoria dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale della scuola statale..."

      Prime valutazioni

      Si tratta, al momento in cui scriviamo, dei primi tre articoli del testo unificato, riguardanti solo la prima parte del titolo del ddl, quella relativa all’attuazione dell’art. 33 della Costituzione; manca la seconda parte dell’articolato che dovrà regolare il diritto allo studio (art. 34 Cost.): per un giudizio complessivo si dovrà attendere perciò il completamento del testo unificato. Non c’è dubbio, tuttavia, che le disposizioni contenute nei primi tre articoli facciano chiarezza su alcune questioni fondamentali: la distinzione - con la definizione delle loro caratteristiche - tra scuole private, scuole paritarie private e scuole paritarie degli enti locali, ma anche, implicitamente, tra queste (e in particolare le paritarie private) e le scuole statali; le condizioni necessarie agli studenti delle paritarie private perché sia loro garantito un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle statali e perciò sia valido legalmente il titolo di studio da esse rilasciato; per le prime e le seconde poi - private e paritarie - il disegno di legge riafferma con chiarezza il principio di libertà nelle scelte educative fino a riconoscere, in particolare per le paritarie, la possibilità di richiedere preventivamente agli insegnanti il rispetto del progetto educativo della scuola (un aspetto, questo, che le diversifica nettamente dalle scuole statali ove vige il pluralismo che si esplicita attraverso la piena libertà d’insegnamento e di apprendimento).

      Si offre quindi la possibilità non solo di superare gli attuali inadeguati istituti della parificazione, del riconoscimento legale e del pareggiamento, che risalgono a prima dell’entrata in vigore della Costituzione, ma anche di dare ordine ai numerosi provvedimenti che Stato e Regioni hanno emanato o si apprestano a emanare e che in qualche misura ‘toccano’ il rapporto tra scuola statale pubblica e scuole private. Si veda, in proposito, il caso della recente legge sul diritto allo studio della regione Emilia Romagna ("Insegnare" n.7-8/99, pag. 31).

      Il cosiddetto testo Biscardi, ancorché parziale, ha sollevato le critiche di chi considera la parità scolastica come riconoscimento di funzione pubblica alle private, uguale a quella delle scuole statali, con conseguente finanziamento pubblico delle prime; ma questo dissenso, dai toni spesso molto accesi, fa pensare anche che - viste le forti e qualificate resistenze che il disegno di integrazione tra statali e private ad unico sistema scolastico pubblico incontra nel Paese - si miri a impedire tout court che in materia si faccia, infine, seriamente e ragionevolmente, ordine.

      Fare finalmente chiarezza con una legge sul corretto rapporto che, in base alla Costituzione, deve esistere tra sistema scolastico statale e scuole private - senza preconcetti ideologici - così come il Comitato della VII Commissione fino ad ora ha fatto, significherebbe in primo luogo svuotare molte di quelle pretese incostituzionali che hanno invelenito e condizionato il processo di riforma della scuola in questi ultimi anni, e soprattutto contrastare pericolosi tentativi di deregulation istituzionale.