Testo Accordo quadro

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DALL’ANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI UN’OFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE DELL’EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53

Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
Vista la legge 28 marzo 2003, n.53;
Vista la legge 17 maggio 1999, n.144 e, in particolare l’art.68 concernente l’obbligo di frequenza ad attività formative;
Visto il DPR 12 luglio 2000 n.257 contenente il regolamento di attuazione dell’art.68 della citata legge n.144/99;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n.275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;


Premesso che,

a seguito dell’abrogazione della legge n.9/99 disposta dalla citata legge n.53/03 e nelle more dell’emanazione dei decreti delegati previsti per l’attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l’esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003/2004 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un’offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali.

La realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l’assetto a regime dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l’adozione delle norme attuative sopra richiamate.

Le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l’attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE

1. Convengono che per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell’ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:
- individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l’istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;
- realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;
- promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l’apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.

2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale – rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi – caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.

3. stabiliscono – anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l’istruzione e la formazione professionale e viceversa – che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- avere durata almeno triennale;
- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;
- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondere almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

4. convengono sull’esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all’integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.

5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell’istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l’acquisizione di competenze utili ai fini dell’orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche diffenziate, con le quali sono attivati – dall’anno scolastico 2003-2004 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate – i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l’integrazione delle risorse finanziarie e l’adeguamento degli strumenti operativi.

7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell’ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l’individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei.

7 bis. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7 in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l’attivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali.

8. convengono sull’esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi.

9. si impegnano, a partire dall’esercizio finanziario 2003 e fino all’entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n.53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema.
A partire dall’anno 2003 sono stanziate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L. 440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all’attuazione dell’obbligo formativo.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse.
Le risorse messe a disposizione dal MIUR per l’anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all’articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n.236.
Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall’inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall’esercizio finanziario per l’anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del citato Dicastero alle Regioni.
Per consentire la piena attuazione del presente accordo, il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

10. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l’impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l’utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.

11. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l’avvio dei percorsi sin dall’inizio del prossimo anno scolastico.

Roma, 19 giugno 2003