Schema di decreto legislativo
(approvato dal CdM il 21 maggio 2004)
Diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117
della Costituzione;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione
e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 1 commi 1,
2 e 3 lettera i), l'articolo 2, comma 1 e l'articolo 7, comma 1;
VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30,
recante la "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro";
VISTO il decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276;
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350,
in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera b);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ...
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del ...
Su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
La Repubblica promuove l'apprendimento
in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità
e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea.
L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo
68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto
previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione
e correlativo dovere.
La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione,
per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel
primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria
e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende
il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sistema dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali
di prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all'articolo
2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile
all'istruzione e ad una formazione di qualità. Tali livelli sono
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma
2, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui
al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto
dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art.
38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri
presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo,
un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione,
sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto.
La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione
nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione
di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni.
L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo
si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo
8.
Articolo 2
Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione
alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed
i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini
della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei
percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono
iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento
del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto
salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi
dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria
nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.
Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le
istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione
e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali
e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali
di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili
nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione
definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28
marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all' articolo
7, comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli comprendono
anche gli standard minimi per l'accreditamento dei soggetti che offrono
percorsi di istruzione e formazione professionale.
All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie
e le istituzioni scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo della
crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi
rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo
formativo.
Articolo 3
Anagrafe nazionale degli studenti
Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l'anagrafe
nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici, formativi e
in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola
primaria.
Con apposite intese, tra Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede
di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è assicurata l'integrazione dell'Anagrafe nazionale con
quelle territoriali della popolazione, anche in relazione a quanto disposto
dagli articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con le funzioni svolte
dai servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.
Articolo 4
Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione
di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero
degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione.
Articolo 5
Riconoscimento dei crediti e certificazione
La frequenza positiva di qualsiasi segmento
del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono
essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi del sistema dei licei,
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale nonché
dell'apprendistato.
Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti,
secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo
7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche
certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
o formative, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi
quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo
4 della stessa legge.
I percorsi formativi svolti in apprendistato per l'espletamento del diritto
dovere di istruzione e formazione costituiscono credito formativo per
il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo
10 settembre 2003 n. 276.
Articolo 6
Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione
Le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, anche associandosi
tra di loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità
di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei nonché
di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione
professionale e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite iniziative
didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate
all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
Le modalità di valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai
fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a quelli
in apprendistato, e viceversa, sono definite, con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito
regolamento da emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo
7, lettere b) e c).
Articolo 7
Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
Responsabili dell'adempimento del dovere
di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi
titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni
scolastiche o formative.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione,
anche sulla base dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli studenti
di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto,
provvedono:
il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente, delle istituzioni
del sistema di istruzione o del sistema di istruzione e formazione professionale
presso le quali sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione
gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza
a livello territoriale
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Articolo 8
Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione
In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale,
dall'anno scolastico 2004-2005, l'iscrizione e la frequenza gratuite di
cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti
secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza
unificata del 19 giugno 2003.
Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione,
come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi
dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003,
n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto
delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo
7, comma 8 della predetta legge.
Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma
2 continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo
formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.
Art. 9
Monitoraggio
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi
dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori
(ISFOL) e di altri organismi tecnici di riferimento, effettuano annualmente
il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, a partire
dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone
i risultati alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3, anche con riferimento
ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
Articolo 10
Norma di copertura finanziaria
All'onere derivante dall'articolo 8, comma
1 del presente decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l'anno
2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350
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