20.10.1999 - A che punto
siamo: il cammino delle riforme - a cura di Giancarlo Cerini
- Il riconoscimento dell’autonomia alle scuole decorre dal 1-9-2000
e si esplica nell’attribuzione ad ogni istituzione scolastica
della personalità giuridica. L’autonomia si qualifica come
funzionale (limitata a specifiche finalità: formative),
amministrativa, organizzativa, didattica, curricolare (nell’ambito
di indirizzi nazionali), progettuale, di ricerca e sviluppo. Le
scuole autonome dovranno rispettare i parametri numerici stabiliti
(500-900 alunni) nell’ambito dei piani di dimensionamento approvati
dalle Regioni (cfr. 4).
- I Regolamenti sono lo strumento previsto per dare attuazione
a numerosi aspetti della Legge 59/97, che si limita a definire
principi generali, delegificandone l’applicazione (ad esempio,
in materia di riforma dell’Amministrazione scolastica, di organi
collegiali territoriali, di IRRSAE, BDP, CEDE). In particolare
il DPR 8-3-1999, n. 275 reca il Regolamento per l’autonomia organizzativa
e didattica delle scuole (cfr. 6). In fase di preparazione è
invece il regolamento per la gestione contabile-amministrativa
della scuola, dal quale ci si aspetta una semplificazione delle
procedure ed un aumento delle possibilità gestionali.
- Con D.M. 179/99 (e relativa CM 194/99) è autorizzata
la prosecuzione di un piano di sperimentazione di alcuni aspetti
dell’autonomia organizzativa e didattica. La sperimentazione,
deliberata dai competenti organi della scuola, può avere
per oggetto aspetti organizzativi (ad esempio, la variabilità
dei tempi delle discipline) e curricolari (ad esempio, percorsi
didattici articolati per obiettivi formativi e competenze). Le
iniziative sperimentali vanno ricondotte ad un organico Piano
dell’offerta formativa (POF). Ecco perché, impropriamente,
si parla spesso di sperimentazione del POF. In questa fase di
transizione vanno elaborate le "linee essenziali" del
POF; a fronte di questa operazione (richiesta di sperimentazione
+ linee POF) ogni scuola riceverà automaticamente un budget
finanziario per la sperimentazione (12-16 milioni circa) e per
la formazione (4-6 milioni). Direttiva di riferimento: n. 180/99
attuativa per il 1999 della Legge 440/97.
- Il regolamento sul dimensionamento (e sugli organici di istituto)
è stato pubblicato con DPR 18-6-1998, n. 233. I piani di
riorganizzazione della rete scolastica sono stati nella maggior
parte delle Regioni già definiti (ed in alcune, anticipati
al 1-9-1999). Le operazioni dovranno essere completate al 1-9-2000.
Dalle prime proiezioni risulta che 1/3 delle scuole di base sono
state "verticalizzate" (istituti comprensivi) e 2/3
aggregate in "orizzontale" (scuole dello stesso grado).
Il problema del dimensionamento si connette direttamente con l’attuazione
dell’autonomia (rappresentandone la condizione sine qua non),
ma ancor di più con il riordino dei cicli (per i quali
si sta consolidando l’ipotesi di una scuola di base di 7 anni
unitari, molto "vicina" alla tipologia degli istituti
comprensivi.
- La qualifica dirigenziale per i Capi di istituto è prevista
dal D.Lvo 6-3-1998, n. 59 e sarà attribuita con decorrenza
dal 1-9-2000 al termine dei corsi di formazione di 300 ore, nei
quali sono attualmente impegnati i Capi di istituto. I corsi sono
stati affidati ad agenzie formative "esterne" all'’amministrazione.
Il nuovo profilo del dirigente scolastico è delineato anche
all’interno del Contratto Nazionale di Lavoro (26-5-1999) e del
Contratto Integrativo (31-8-1999) nel quale è prevista
anche la valutazione dell’attività del capo di istituto
(art. 41).
- Il Regolamento per l’autonomia organizzativa e didattica è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10-8-1999 (suppl.
152/L) con DPR 8-3-1999, n. 275, dopo un lungo iter di gestazione
(prime bozze, consultazione della scuola, pareri istituzionali,
stesura definitiva, registrazione). Il nuovo Regolamento, oltre
a riconoscere una sostanziale centralità di docenti nella
progettazione dell’offerta formativa, definisce le regole attraverso
cui saranno poi costruiti i concreti curricoli delle scuole, con
un equilibrio tra indirizzi nazionali (discipline fondamentali,
orari complessivi, standard di funzionamento) e decisioni locali
(relative alla quota opzionale, a quella facoltativa e alla gestione
della flessibilità). Tali indicazioni dovrebbero essere
emanate dal Ministro entro il 1-9-2000.
- La legge 15-3-1997, n. 59 si riferisce complessivamente all’organizzazione
della Pubblica Amministrazione, prevedendo un consistente processo
di decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli
enti locali (il c.d. federalismo amministrativo a Costituzione
invariata). Oltre alla Legge Bassanini 1 (appunto la Legge 59/97)
sono stati emanati ulteriori provvedimenti di riforma della Pubblica
Amministrazione.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (attuativo di taluni
aspetti della Legge 59/97) presenta un consistente pacchetto di
articoli (135-147) che si riferiscono alle competenze in materia
di istruzione attribuite a Regioni, Province e Comuni. Il concreto
esercizio di tali deleghe (in materia di programmazione scolastica,
diritto allo studio, supporto qualitativo alle scuole, formazione
professionale) richiede l’emanazione di specifiche leggi regionali.
Lo Stato, comunque, resta titolare delle competenze di indirizzo
generale (ordinamenti, programmi, controlli, ecc.) e (al momento)
anche di gestione del sistema (personale, flussi finanziari, ecc.).
Con recente provvedimento (Legge 124/99) il personale ATA (non
docente) dipendente dagli Enti locali "transita" nei
ruoli dello Stato.
- Con D.lvo 30 luglio 1999, n. 300 sono state definite le caratteristiche
della riforma dell’amministrazione dello Stato (ivi compreso il
settore della Pubblica Istruzione). Si prevede, a seguito dell’emanazione
di un apposito Regolamento (in fase di incubazione), un consistente
alleggerimento del Ministero della P.I. (con compiti di indirizzo
e perequazione), potenziando lo "snodo" regionale (con
l’istituzione di appositi Dipartimenti) e sostituendo gli attuali
Provveditorati agli Studi con strutture di supporto tecnico e
amministrativo alle scuole (non necessariamente di carattere provinciale).
Le novità nella "macchina organizzativa" saranno
introdotte entro il 31-12-2000, ma sarà possibile anticiparle
in via sperimentale in alcune aree territoriali.
- Il CEDE (Centro europeo dell’educazione) e la BDP (Biblioteca
di documentazione pedagogica) sono stati riformati con DPR 20
luglio 1999, n. 258, per caratterizzarli come organismi nazionali
di supporto alle scuole dell’autonomia. In particolare, il primo
viene trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell’istruzione", con compiti di valutazione
della qualità della scuola (efficacia ed efficienza). A
tal fine esso si avvale dei servizi sul territorio dell’Amministrazione
e della professionalità degli Ispettori tecnici. Il secondo
organo diventa "Istituto nazionale di documentazione per
l’innovazione e la ricerca educativa", con compiti di documentazione
e diffusione delle esperienze didattiche innovative e di promozione
delle risorse documentarie e tecnologiche. Anche gli IRRSAE sono
stati riformati in IRRE (Istituti regionali per la ricerca educativa)
nell’ambito del D.lvo 300/99 (cfr.9), con una più esplicita
finalizzazione ai compiti di ricerca e innovazione. La stesura
del relativo regolamento attuativo è attualmente in corso.
- Con il DPR 30-6-1999, n. 233 sono stati apportati profondi cambiamenti
all’attuale articolazione degli organi collegiali territoriali.
In particolare sono stati aboliti il Consiglio Scolastico Distrettuale
e quello Provinciale, sostituiti dal Consiglio regionale dell’istruzione
e dai Consigli scolastici locali, che saranno dimensionati in
base alla futura articolazione territoriale dell’Amministrazione
scolastica. Anche il CNPI è stato trasformato, in Consiglio
superiore della pubblica istruzione, con una composizione ridotta
a 36 membri, di cui la metà di nomina del Ministro della
P.I. I nuovi organismi diventano operativi dal 1-9-2001.
- E’ stato approvato il 22-9-1999 dalla Camera dei Deputati una
proposta di legge in materia di riordino complessivo dei cicli
scolastici, che si innesta sul disegno di legge inizialmente presentato
dal Governo (ddl n. 3952 del 13-6-1997), apportandovi alcune modifiche
significative all’impianto originario (cfr. 13). Il testo è
ora all’esame del Senato. In caso di approvazione è previsto
un piano di attuazione graduale, da elaborare entro sei mesi.
- La proposta di riforma dei cicli prevede una diversa scansione
degli attuali cicli: scuola dell’infanzia triennale (dai 3 ai
6 anni), scuola di base (ciclo primario dai 6 ai 13 anni) e scuola
superiore (un liceo quinquennale) dai 13 ai 18 anni. L’obbligo
si estende per 9 annualità dai 6 ai 15 anni, comprendendo
il primo biennio delle superiori, ma non l’ultimo anno della scuola
materna. La nuova scuola di base di 7 anni vedrà una integrazione
delle attuali scuole elementari e medie, ma la sua concreta articolazione
interna (scansione del curricolo, collocazione dei docenti, ecc.)
è demandata ad una successiva decisione amministrativa.
Gli istituti secondari dovranno assicurare, nei primi due anni
obbligatori, una effettiva possibilità di orientamento
delle scelte degli allievi.
- Con la Legge 20-1-1999, n. 9 l’obbligo scolastico è stato
elevato a 9 anni (con una previsione di 10). Fino alla approvazione
di una legge di riordino dei cicli (cfr. 12 e 13) l’obbligo si
assolve all’interno della attuale scuola secondaria superiore,
anche mediante adattamenti nella programmazione curricolare che
consentano di sviluppare iniziative di orientamento, di integrazione
delle conoscenze, di flessibilità dei percorsi. Al termine
dell’annualità obbligatoria dovrà essere rilasciata
(a chi non prosegue gli studi) una certificazione con valore di
credito formativo, che attesti il percorso svolto e le competenze
acquisite. L’obbligo decorre fin dall’a.s. 1999/2000 con le modalità
indicate dal Regolamento attuativo.
- Con la legge 17-5-1999, n. 144 è stato istituito l’obbligo
di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età (c.d. obbligo formativo). Tale
obbligo si può esplicare anche in percorsi integrati che
riguardano: a) l’istruzione scolastica, b) la formazione professionale,
c) l’apprendistato. In quest’ultimo caso il riferimento è
alla legge 196/1996 che prevede un "pacchetto" di ore
di formazione inserite accanto alle attività lavorative.
- L’evoluzione della legislazione nazionale (Legge 59/97; Legge
449/97; D.lvo 112/98) configura uno spostamento verso la Regione
della sede della programmazione integrata delle diverse offerte
formative (riferite agli ambiti dell’istruzione scolastica, della
formazione professionale, del primo inserimento lavorativo). In
alcune regioni sono stati sottoscritti alcuni protocolli per l’integrazione
del sistema formativo. Si citano gli esempi dell’Emilia-Romagna
(13-6-1997) e della Liguria.
- E’ stato approvato nel luglio 1999 dal Senato un disegno di
legge del Governo in materia di parità, intitolato all’arricchimento
e all’integrazione del sistema formativo. Il testo dovrà
ora essere esaminato dalla Camera dei Deputati. La nuova versione
della legge prevede che le scuole statali e quelle non statali
(cui si chiede di rispettare alcuni standard di funzionamento
definiti dalle istituzioni pubbliche) entrino a far parte del
sistema scolastico nazionale, mentre interventi economici sono
previsti unicamente per gli alunni in condizioni di disagio (mediante
sgravi fiscali, borse di studio, ecc.). Contribuzioni economiche
saranno erogate a scuole materne ed elementari non statali, a
sgravio delle spese che lo Stato dovrebbe altrimenti affrontare
(questo punto è già reso operativo dalla Legge finanziaria
1999). Nel frattempo alcune regioni hanno legificato in materia
di diritto allo studio e di sostegno economico agli alunni delle
scuole non statali (si citano, in proposito, le leggi dell’Emilia-Romagna
e della Lombardia).
- La definizione delle linee essenziali di un progetto culturale
sui "saperi" fondamentali da proporre nella scuola è
stato affidato ad una Commissione di esperti, rappresentativi
del mondo della cultura, delle arti e delle scienze (i c.d. 44
saggi). Un primo documento di sintesi, redatto dal coordinatore
della Commissione (Roberto Maragliano) è stato diffuso
nel maggio 1997 (unitamente a tutti i materiali prodotti durante
i lavori della commissione). Un secondo testo, relativo ai "contenuti
fondamentali per la formazione di base", elaborato da un
apposito gruppo ristretto, è stato reso noto nel marzo
1998 e sottoposto ad una ampia consultazione del mondo della scuola
(primavera 1998). Gli esiti sono stati poi restituiti alle scuole
nella primavera 1999 (Ministero P.I., Rapporto di sintesi, La
parola delle scuole: dai saperi ai curricoli, 12 maggio 1999).
- La compiuta realizzazione dell’autonomia consente ad ogni scuola
di elaborare e progettare un proprio curricolo, nell’ambito di
indirizzi di carattere nazionale. Spetta infatti al Ministro definire
il quadro delle discipline/attività fondamentali, la quota
del curricolo da riservare a dette attività, nonché
il monte-ore relativo. Per ogni disciplina dovranno poi essere
individuati gli obiettivi formativi essenziali, in termini di
competenze degli allievi, corredati di alcuni standard di riferimento
(art. 8 del DPR 275/99). Tali indicazioni dovrebbero essere definite
entro il 1-9-2000. Al momento è stata costituita una commissione
di studio, composta prevalentemente da ispettori tecnici, con
compiti redazionali in vista della stesura di un documento di
orientamento sul concetto di "competenza e obiettivi formativi"
da fornire alle scuole come sostegno alla sperimentazione dell’autonomia.
- Con la Direttiva n. 307 del 21-5-1997 è stata avviata
la costituzione del Servizio Nazionale per la qualità dell’istruzione
(affidata al CEDE). Sono in fase di sviluppo alcuni progetti operativi,
tra i quali si segnala la costruzione dell’ADAS (Archivio didattico
per l’autovalutazione della scuola), una sorta di grande data-base
dal quale sarà possibile per le scuole prelevare prove
strutturate da utilizzare liberamente.
- Il tema degli standard nazionali è richiamato nel Regolamento
dell’autonomia (DPR 275/99) con riferimento agli standard di funzionamento
organizzativo ("standard relativi alla qualità del
servizio"), che dovranno essere definiti nazionalmente (art.
8). Nella stesura definitiva del regolamento è stato invece
cassato il riferimento agli "standard di apprendimento",
sostituito da un più blando "obiettivi specifici di
apprendimento, relativi alle competenze degli allievi" (art.
8).
- Il tema della certificazione delle competenze tende a superare
un approccio tradizionale alla valutazione scolastica, con il
riconoscimento di "crediti" acquisibili in diversi contesti
formativi. La valutazione dovrà apprezzare competenze specifiche
(sarà dunque più analitica che globale). Riferimenti
normativi al concetto di certificazione delle competenze sono
contenuti nel Regolamento dell’autonomia (DPR 275/99: "le
certificazioni…indicano le conoscenze, le competenze, le capacità
acquisite e i crediti formativi riconosciuti"), nella Legge
9/99 sull’obbligo scolastico (cfr. 14), nella legge 144/99 sull’obbligo
formativo (cfr. 15), nella legge 196/96 sull’apprendistato, nella
legge sui nuovi esami di stato (L. 425/97).
- Sono stati avviati dall’anno accademico 1998/99 i primi corsi
di laurea per insegnanti di scuola materna ed elementare (quadriennali)
e dall’anno 1999/2000 le scuole di specializzazione (biennali)
per docenti di scuola secondaria. E’ in fase di impostazione l’azione
dei docenti "tutor" (reclutati tra il personale della
scuola, con esoneri a tempo pieno o parziale), per progettare
le attività di tirocinio e di laboratorio didattico.
- Il Contratto nazionale di lavoro per il personale della scuola
(26 maggio 1999) introduce importanti novità nell’organizzazione
del lavoro e nella valorizzazione della professionalità:
istituzione di funzioni-obiettivo per collaborare alla gestione
della scuola dell’autonomia; riconoscimento di una qualifica "master"
(con un beneficio economico) ad una quota (almeno il 20 %) di
docenti che si sottopongono ad una prova di verifica della professionalità
(a. curriculum, b. conoscenze culturali e didattiche, c. verifiche
in situazione). Viene inoltre abolito l’aggancio tra carriera
e frequenza di corsi di aggiornamento. La formazione diventa diritto
ad un proprio personale percorso di crescita professionale. Incentivazioni
riguardano gli operatori impegnati nelle scuole a rischio, o con
alti tassi di presenza di alunni stranieri o con particolari situazioni.
Benchè non siano previste novità negli orari di
lavoro è introdotto un principio di maggiore flessibilità
nelle prestazioni, da adeguare al piano dell’offerta formativa.
- Il contratto nazionale integrativo (stipulato il 31-8-1999)
definisce con più dettaglio le condizioni operative per
accedere alle iniziative di formazione, per avviare le funzioni-obiettivo
in ogni scuola, per realizzare le procedure concorsuali per il
riconoscimento della qualifica professionale "alta",
per usufruire di vari tipi di incentivazione. La direttiva 210
del 3-9-1999 definisce le nuove caratteristiche del sistema della
formazione in servizio: trasformazione da dovere in diritto soggettivo,
centralità della scuola vista come "laboratorio"
per lo sviluppo professionale, attivazione di servizi professionali
nel territorio, prime ipotesi di standard organizzativi e di costo
per la formazione, invito alla diversificazione delle metodologie
formative, introduzione del principio della certificazione delle
competenze acquisite, istituzione di un Osservatorio nazionale
per la formazione.
- Sono in fase di assegnazione a docenti scelti dal Collegio dei
docenti le c.d. "funzioni-obiettivo", cioè degli
incarichi temporanei (generalmente di 1 anno) che si riferiscono
a 4 aree funzionali: a) coordinamento della progettazione formativa
e didattica, b) sostegno allo sviluppo professionale dei docenti:
documentazione, formazione, nuove tecnologie, c) impegno in compiti
di accoglienza e di orientamento degli allievi (disagio, dispersione,
ecc.), d) rapporti con il territorio (formazione integrata, risorse
esterne, ecc.). I docenti prescelti dovranno frequentare un apposito
corso di formazione di 30 ore, di cui 10 di autoformazione con
pacchetti multimediali e 20 svolte in gruppi di approfondimento
a carattere provinciale. Le attività saranno verificate
dal Collegio dei docenti. Non è previsto l’esonero dal
servizio.
- La riforma degli organi collegiali interni alla scuola è
attualmente "ferma" alla Camera dei Deputati, dopo l’approvazione
di un testo di base da parte della Commissione Cultura il 25-2-1999.
Nell’articolato è prevista una più precisa definizione
delle diverse responsabilità all’interno della scuola,
attraverso l’individuazione di funzioni di indirizzo (Consiglio
di istituto), di elaborazione culturale (Collegio dei docenti),
di gestione (Dirigente scolastico), di verifica (Nucleo interno
di valutazione). Il testo della legge è improntato alla
ricerca di una maggiore semplificazione (e de-burocratizzazione
della vita collegiale) ed allo snellimento delle procedure elettorali.
Gli organi collegiali territoriali sono già stati riformati
con provvedimenti delegati (cfr. 11).
- In relazione all’avvio dell’autonomia scolastica, anche mediante
iniziative sperimentali promosse attraverso il DM 251/98 e seguenti
(con finanziamenti della Legge 440/97), sono state attivate numerose
iniziative di "monitoraggio" (cioè di osservazione-studio
dei fenomeni, con possibilità di favorirne il ri-orientamento
nel corso del loro stesso evolversi). Monitoraggi "quantitativi"
della sperimentazione dell’autonomia sono stati gestiti dalla
BDP, d’intesa con i nuclei territorali per l’autonomia (esiste
apposito Rapporto nazionale); un monitoraggio "qualitativo"
che ha coinvolto 1000 scuole sperimentali è stato gestito
dagli Irrsae, mediante equipe interprofessionali formate da ispettori,
ricercatori IRRSAE, membri dei nuclei. Il Rapporto nazionale è
in via di pubblicazione. Anche per il 1999/2000 è prevista
una nuova azione di monitoraggio: quello di base avverrà
tramite un software informatico (GOLD) che permetterà ad
ogni scuola di documentare le proprie esperienze più innovative
inserite nel Piano dell’offerta formativa (POF); quello approfondito
sarà gestito dalle equipe interprofessionali. E’ in fase
di avvio anche un monitoraggio sulle attività di formazione
connesse all’autonomia. In ogni regione è stato costituito
un team di ricerca (ispettori, ricercatori Irrsae, nuclei autonomia)
con il compito di "sondare" testimoni privilegiati ed
operatori scolastici circa le loro esperienze di formazione, con
il compito di censire le migliori, costruire banche-dati informative,
approfondire gli aspetti metodologici e culturali della questione.
E’ previsto un ampio ricorso alle tecnologie informatiche.
- Negli ultimi anni si è avviata una pratica della concertazione
tra forze sociali ed imprenditoriali e Governo, che ha consentito
di mettere i temi della formazione al centro del dibattito e degli
impegni politici. Va ricordato il patto per il lavoro del settembre
1996, ove è abbozzata la strategia delle riforme scolastiche
e dell’integrazione dei sistemi formativi, come molla per lo sviluppo
sociale, civile, produttivo del paese. Un ulteriore documento
è stato sottoscritto nel dicembre 1998 (Patto di Natale)
per la individuazione di priorità nell’uso delle risorse
a sostegno dello sviluppo di sistemi formativi. Contestualmente
sono stati pubblicati alcuni documenti europei di notevole spessore
culturale, che si muovono nella medesima direzione.
- Negli ultimi anni si è registrato un incremento di risorse
destinate alla formazione, in linea di massima per sostenere progetti
innovativi, mentre è proseguito il contenimento degli organici
del personale. Vanno ricordati a tal fine la legge 440/97 (arricchimento
dell’offerta formativa) che consente di finanziare l’avvio sperimentale
dell’autonomia e le annuali leggi finanziarie che prevedono che
i risparmi ottenuti nella scuola (con i processi di riorganizzazione)
siano investiti per la qualificazione del sistema formativo. Tali
impegni sono stati confermati nei documenti di programmazione
economica e più recentemente riassunti nel Master Plan
(cioè nella pianificazione integrata delle risorse da destinare
alla formazione).
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