LE LINEE GUIDA DEI DOCUMENTI INVIATI ALLE SCUOLE
NELLA SINTESI E INTERPRETAZIONE DEL CIDI

Il 31 agosto le scuole hanno ricevuto una lettera con Nota di Indirizzo a fima del ministro Giuseppe Fioroni e la nota protocollo con l’elenco dei provvedimenti presi negli ultimi mesi, a firma del capo di gabinetto Lucio Alberti. Dall’insieme dei documenti si capisce che ciò che si vuole ricostruire nelle scuole è un  clima di “normalizzazione”, dopo cinque anni passati tra “detti e contraddetti”, tensioni e manifestazioni, nel più totale disorientamento di insegnanti, studenti e genitori.  
Certamente la linea del ministro Fioroni ribalta quella del precedente Ministro. Noi ci auguriamo che, ritrovato il clima di autonomia, serenità e fiducia, si ponga mano al più presto a quei cambiamenti di cui la scuola ha bisogno e che attende da anni.

Nella lettera il Ministro assicura spazio per l’ascolto del mondo della scuola, per il confronto con l’associazionismo professionale, con le organizzazioni sindacali di categoria, con le parti sociali; ribadisce la necessità di far fronte ad un riconoscimento sociale ed economico inadeguato, al precariato, alle incertezze della formazione iniziale e continua; evidenzia la necessità di finalizzare gli interventi al successo formativo; alla modernizzazione del profilo culturale di una scuola che tenga conto dei bisogni di una società complessa e plurale e delle trasformazioni del mondo del lavoro, rilanciando in termini nuovi la dimensione culturale europea; alla valutazione dei risultati dell’azione formativa; alla rivalutazione del comparto tecnico-professionale; afferma  che la linea che intende perseguire è quella dell’attivazione di processi di trasformazione condivisi e che l’obiettivo è un miglioramento medio  del sistema scolastico e non quello di moltiplicare le scuole di eccellenza.
Significativo il richiamo alla Costituzione,  che individua nell’istruzione un diritto universalistico, non condizionabile da situazioni sociali soggettive o dalle condizioni regionali; e allo stesso tempo attribuisce alla Repubblica l’obbligo di assicurare a tutti il diritto all’istruzione.

Nella nota di indirizzo si forniscono alcuni utili elementi di chiarificazione su temi importanti per l’inizio di un anno scolastico caratterizzato dalla coesistenza di parte della normativa elaborata precedentemente dal centrodestra e dalla nascita del progetto di scuola individuato dal centrosinistra. In essa vengono ribaditi alcuni elementi comuni all’impianto culturale – seppur eterogeneo - su cui poggia la coalizione; e vengono spiegati alcuni passaggi critici del difficile avvicendamento. Dell’intera nota solo il passaggio sull’obbligo rimane ambiguo e  rischia di essere fonte di continua tensione: infatti se l’elevamento dell’obbligo, così ben definito nel programma dell’Unione, è quello  di istruzione (art. 34 della Costituzione), perché  il Ministro parla di istruzione e formazione obbligatoria?

AUTONOMIA
Grande risalto viene accordato all’autonomia scolastica: viene richiamata la  legge di riferimento la 59/97 – che all'art.21 dà vita all’autonomia delle istituzioni scolastiche – e il D.P.R. 275/99 che la regolamenta. E proprio per l’importanza tributata all’autonomia che il Ministro dichiara di aver voluto consegnare alle scuole una flessibilità del 20% della quota oraria.
Viene ribadito che il POF e il relativo curricolo didattico attengono alla sfera dell’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo propria dell’istituzione scolastica, un’autonomia funzionale alla piena valorizzazione della persona umana.
Si dice che “spetta alle singole istituzioni scolastiche autonome definire e attuare  un curricolo di scuola nel rispetto degli indirizzi curricolari di carattere nazionale”.
Si sottolinea però che “perché sia possibile mettere le istituzioni scolastiche nelle condizioni di sviluppare la loro autonomia educativa e didattica, senza che si passi dal centralismo burocratico allo spontaneismo improduttivo, vanno definite con precisione le competenze del centro esplicitate dall’art. 8 del D.P.R.  275/99. Tale definizione va considerata ancora in corso d’opera e su questo si svilupperà un forte impegno per giungere in tempi ragionevoli alla revisione delle attuali Indicazioni nazionali e al completamento di quanto previsto”.

FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI
Viene valorizzato il ruolo degli insegnanti, dichiarando che la qualità del sistema dipende dalla professionalità  e dalla motivazione di “buoni insegnanti”. Il profilo docente va sostenuto e arricchito da iniziative di formazione in servizio nell’ambito della formazione continua per tutta la vita”.

OBBLIGO
Viene dichiarata l’intenzione di “accompagnare tutti i ragazzi nel proseguimento dell’istruzione e formazione obbligatoria che si intende estendere per almeno un ulteriore biennio e comunque fino ai 16 anni. Ciò comporterà un ripensamento in chiave unitaria e progressiva dell’intero percorso educativo che va dai 3 ai 16 anni”.

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
Si prevede  un’ampia riflessione sugli istituti tecnici e professionali, dei quali vanno recuperate le connotazioni formative e i profili di usciti professionalizzanti. Si prevedono in sede di esami di Stato per queste tipologie di istituti anche prove di carattere laboratoriale.

COMPETENZE DI BASE

Si sottolinea l’obiettivo di rafforzare le competenze di base (conoscenze e abilità) e si afferma che “gli  interventi legislativi degli ultimi tre decenni, insieme ai documenti programmatici e alle  migliori pratiche didattiche sono un punto di riferimento importante  per dare coerenza ai curricoli di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.” 

INDICAZIONI NAZIONALI
Si dice che nel predisporre la loro offerta formativa le scuole abbiano come punti  di riferimento il complesso delle indicazioni desumibili dal quadro normativo vigente nella consapevolezza comunque che i documenti allegati al D.lgs 59/04 per sua stessa affermazione sono da considerarsi un  “assetto pedagogico, didattico e organizzativo transitorio”, in attesa dei relativi regolamenti. Il Ministro si impegna a procedere ad una revisione profonda di tale impianto, dando compimento alla “definizione dei curricoli” (ex art. 8 DPR 275/99). “Ciò che qui preme rilevare – dice il Ministro -  è la piena autonomia delle scuole e dei docenti nella scelta dei concreti assetti pedagogici, organizzativi, metodologici e didattici”. E aggiunge che “sono apparse  ridondanti le meticolose prescrizioni organizzative e didattiche contenute negli allegati al D.ls 59/04 quando non addirittura in contrasto con le previsioni del Dpr 275/99 (art.8) in merito alle regole di costruzione del curricolo di scuola”. 

NO TUTOR
Si risolve con la  disapplicazione di alcuni commi del D.lgs 59/04 (disposta dall’art. 2 dell’Accordo sulla sequenza contrattuale del 17 luglio) la controversa questione del tutor: “l’attribuzione di tutte le funzioni previste per il solo tutor  sono responsabilità di tutti i docenti”.
Viene sottolineata la corresponsabilità tra i docenti contitolari e si afferma che non c’è alcun bisogno di dar luogo a figure docenti gerarchicamente sovraordinate.

LA VALUTAZIONE: NO PORTFOLIO
Si sottolinea che in una scuola dell’autonomia  le modalità per  documentare i processi formativi degli alunni devono poter essere individuate dagli insegnanti, che troveranno  - senza che venga loro imposto dall’alto – le forme più utili per testimoniare e monitorare il percorso dei  ragazzi (dossier, cartelle, portfolio). Ma questi strumenti non avranno valore di certificazione e valutazione. L’attestazione dei traguardi intermedi sarà affidata a sobrie schede di valutazione, mentre la certificazione delle competenze sarà proposta in via sperimentale solo per l’ultimo anno del ciclo di base e andrà riferita a standard preventivamente definiti.

ESAME DI STATO
Viene richiamato il DdL sulla riforma degli Esami di Stato – approvato in Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006 - che reintroduce i membri esterni nelle commissioni esaminatrici e lo scrutinio di ammissione all’esame subordinato al saldo di tutti i debiti formativi contratti nei precedenti a.s. 

Inoltre gli obiettivi posti in conclusione del documento propongono alcuni elementi di novità  rispetto al passato:

  • il miglioramento dei livelli di apprendimento e l’estensione dell’istruzione;
  • il recupero di motivazione e partecipazione degli studenti;
  • un contrasto efficace alla dispersione e all’abbandono precoce;
  • una scuola inclusiva nei confronti di tutte le diversità;
  • la fiducia “pubblica” verso la funzione e l’operato di insegnanti e scuola;
  • un legame sempre più stretto con la comunità  e le sue articolazioni sociali e istituzionali.  

Infine riteniamo importante sottolineare la terminologia usata nella lettera e nella Nota: si torna a parlare di autonomia della scuola, di autonomia culturale dei docenti, di curricolo, di scuola di base, di team, di corresponsabilità e collegialità

Per chi volesse saperne di più, proponiamo una sezione in cui vengono elencati i  fondamentali testi normativi di riferimento relative alle modifiche illustrate nella Nota di Indirizzo.


MODIFICHE DELLA NORMATIVA

  • Con il dl 181 del 18/5/2006 convertito nella l. 233 del 17/7/2006 è stato istituito il ministero della Pubblica Istruzione, riaffermando e sostenendo la funzione pubblica della scuola, indipendentemente dal soggetto gestore dell’offerta formativa.

  • Con la direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2006 – n. 5960/FR, 25/7/06 – si riserva ampio spazio agli interventi volti a potenziare l’autonomia scolastica, l. 59/97. Tale direttiva spazia dalle iniziative volte ad eliminare progressivamente il precariato, al progetto di  generalizzazione della scuola dell’infanzia, alle misure relative a tempo pieno e prolungato, all’individuazione di interventi tesi a migliorare l’impianto culturale e didattico dei tecnici  e professionali, all’alternanza scuola-lavoro, al potenziamento dell’educazione degli adulti.

ATTI DI CARATTERE LEGISLATIVO

    - L. 235 17/7/06 ha disposto l’integrazione dei finanziamenti relativi ai compensi destinati alle Commissioni degli Esami di Stato.
    - L. 228 12/7/06 dispone:
            a) la proroga di ulteriori 18 mesi dei termini per l’eventuale modifica dei seguenti decreti legislativi:
                 - 76/2005 (diritto-dovere alla istruzione e formazione, art. 2, comma 1, lett.c, legge 53/03);
                 - 77/2005 (definizione delle norme generali dell’alternanza scuola-lavoro, art. 4 legge 53/03);
                 - 226/2005 (norme generali e livelli essenziali delle prestazioni del II ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, art. 2                               legge 53/03);
                 - 227/2005 (norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento, art. 5 legge  53/03).

La legge 228/2006 blocca provvisoriamente i decreti attuativi della legge 53 28 marzo 2003 (la cosiddetta “riforma Moratti”) relativi alla materia descritta, prorogando di 18 mesi i termini entro cui essi possono essere modificati. 

b) la proroga
- all’a.s. 2008-9 delle disposizioni per gli organici del personale docente nella scuola secondaria di I grado;
- all’a.s. 2007-8 del regime transitorio relativo all’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia;
- all’a.s. 2008-9 l’avvio della riforma dell’istruzione secondaria di II grado.

Anche questa proroga riguarda punti fondamentali della legge 53/2003. In particolare occorre sottolineare l’arresto della riforma delle scuole superiori, definita a fine legislatura. Con i suddetti provvedimenti la riforma Moratti viene sostanzialmente neutralizzata, in attesa della modifica dei decreti approvati dal precedente governo.

ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

  • Decreto ministeriale 4018/FR 31/5/06 sospende l’attuazione del D.M. 775 31/1/2006 relativo all’innovazione degli ordinamenti liceali e dei relativi percorsi di studio.
  • D.M. 47 del 13/6/06 e successiva nota prot. 721 del 22/6/06 che dispone fino al 20% i limiti di flessibilità temporale riservati alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica 275/99.
  • Nota prot. N. 5596 12/6/06 con la quale sono state fornite precisazioni relative al portfolio e con la quale si afferma che – per quanto concerne la valutazione  relativa all’a.s. 2005-6 – potevano trovare applicazione sia i modelli previsti dalla circolare min. 84/05 sia quelli preesistenti.
  • A questo proposito – così come nella Nota di indirizzo - il Ministro ribadisce il carattere provvisorio delle Indicazioni Nazionali  e la necessità di procedere ad una profonda revisione delle stesse, nonché alla emanazione di regolamenti definitivi del decreto legislativo 59/04 (il decreto attuativo della l. 53/2003 relativo alla scuola elementare e media). Pertanto, afferma il Ministro, esistono fondate ragioni per suggerire di soprassedere dall’applicazione delle modalità di valutazione introdotte dal portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi preesistenti.


    ATTI DI CARATTERE NEGOZIALE

    La sequenza contrattuale conclusasi presso l’ARAN il 17 luglio ’06 ha consentito di sottoscrivere – ai sensi dell’art. 2, comma 2, decreto legisl. 165/01 – un accordo concernente:
               a) il tutor, disapplicando le disposizioni relative contenute – per la scuola primaria – nei commi 5-7 dell’art. 7 e – per la secondaria di I grado – nel            comma 5 dell’art. 10 del decreto legislativo 59/04 (il primo decreto attuativo della legge Moratti).
               b) la mobilità del personale, con la disapplicazione dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 11. comma 7, del decr. Legisl. 59/04. Pertanto la mobilità del            personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del CCNL del 24 luglio ’03.
               c) i contratti di prestazione d’opera, per i quali rimangono le disposizioni dell’art. 40 del Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche,            approvato con D.L. 44 1/2/01. Sono state disapplicate le specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo 59/04.
               d) anticipi nella scuola dell’infanzia. Tale tema non è stato toccato in sequenza contrattuale: mancano, quindi, allo stato, condizioni che possono            consentire a livello centrale l’adozione di provvedimenti autorizzativi degli anticipi.

    Aumento dell’orario obbligatorio settimanale nella scuola media di II grado
    Nell’a.s. tale orario passa da 27 a 29 ore settimanali (un’ora di Inglese e un’ora di tecnica).

    Insegnamento potenziato dell’inglese
    Viene sospesa la possibilità di potenziare l’insegnamento della lingua inglese, disapplicando il comma 2 dell’art. 25 del decr. legisl. n. 226/05