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    mensile del centro di iniziativa democratica degli insegnanti

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      La preparazione e la conduzione del colloquio - di Matteo Cangelosi
      Sommario: Nella conduzione del colloquio il rischio maggiore è quello dell’improvvisazione. Per evitarlo è indispensabile un lavoro attento di preparazione che può essere anche "su misura" per ciascun candidato.

      Nelle discussioni che hanno animato i nostri Consigli di classe, i corsi di aggiornamento, le relazioni con gli studenti, nel corso dell’anno scolastico, è stato dato molto spazio alla preparazione alla terza prova anche con il contributo del Cede e del ministero della P.I.: meno attenzione è stata spesso prestata al colloquio o, meglio, alla preparazione di esso da parte della Commissione d’esame.

      Molto opportunamente l’Ordinanza ministeriale stabilisce (art. 13, c.9) che la Commissione individua i criteri di conduzione e le modalità di svolgimento del colloquio: qui si propone qualche spunto di riflessione e si suggerisce un’ipotesi di lavoro al riguardo.

      Un’ipotesi di lavoro

      Intanto è da sottolineare che nell’economia dell’esame il "peso" del colloquio rispetto a quello della singola terza prova è maggiore non solo per via della differenza del punteggio, ma per il fatto che, mentre le prove scritte, pur nel regime di maggiore trasparenza dell’esame, rimangono una fase di lavoro "interno", il colloquio è pubblico, è la fase più visibile, è la prova che verrà vista e giudicata senza mediazioni, quella che darà o no il segno della novità dell’esame. È anche quella che mostrerà non solo come i candidati affrontano l’esame ma anche come la Commissione si misura con l’esame.

      Riguardo alle norme di conduzione dell’esame è interessante rilevare che mentre l’Om. all’art. 13, c. 8, recita: "In sede di riunione preliminare, la Commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte", al c.9 non viene indicato che la Commissione, oltre ai criteri di conduzione e alle modalità di svolgimento, debba stabilire anche i criteri di valutazione del colloquio. È ovvio che tale mancata prescrizione vada superata nel senso che la Commissione deve stabilire anche i criteri di valutazione del colloquio, perché, in caso contrario, si correrebbe il rischio di trovarsi in una situazione di vaghezza, pericolosa al momento delle prove orali. In particolare la Commissione deve dare un contenuto operativo al c. 3 dell’art. 16 della stessa Om definendo il livello di sufficienza.

      Una seconda questione si pone per quanto riguarda l’inizio del colloquio. L’art. 12 c. 10 chiaramente implica che i lavori eventuali dei candidati finalizzati all’avvio del colloquio debbano essere presentati prima dell’inizio dei colloqui perché la Commissione possa esaminarli. Ma se un candidato, senza aver preparato alcun lavoro di ricerca o di progetto, intende soltanto iniziare il colloquio indicando un argomento, come è suo diritto, in quale momento deve manifestare tale intenzione, prima dei colloqui o anche soltanto all’inizio del suo colloquio?

      Dalla lettura delle norme quest’ultima eventualità non è esclusa ma la questione merita di essere affrontata da un punto di vista più generale, precisamente da come si pensa che debba avvenire il passaggio dalla fase di avvio del colloquio alla successiva, nella quale "il colloquio prosegue ... su argomenti proposti al candidato" da parte della Commissione.

      Questa potrebbe, con una scelta di sottovalutazione dei lavori presentati dai candidati, anche non esplicitamente dichiarata, considerare la prima fase del colloquio un atto dovuto, quasi burocratico, del quale abbreviare il più possibile la durata, oppure accettare la prevedibile pressante richiesta, non necessariamente palese, del candidato a continuare il colloquio sviluppando un percorso, predeterminato in misura maggiore o minore dallo stesso candidato, a partire dall’argomento iniziale.

      Tale eventualità non è assolutamente improbabile. La prima delle due si presenterebbe più facilmente nel caso di lavori preparati dagli studenti con un ausilio molto limitato degli insegnanti della classe, la seconda nel caso contrario di lavori ben integrati nel lavoro della classe e con un coinvolgimento più serio dei docenti. Se questa seconda eventualità rischia di ridurre l’esame a una ripetizione di precedenti simulazioni, la prima situazione potrebbe prestarsi facilmente a una conduzione della prova come successione di momenti slegati, "interrogazioni"(brevi) condotte dai vari commissari in solitudine reale come è spesso accaduto in occasione del precedente esame di maturità. In ciascuno dei suddetti casi si potrebbe dire che la commissione, in quanto tale, non si è preparata al colloquio.

      La stessa cosa potrebbe dirsi, per esempio, nel caso in cui i "criteri di conduzione e le modalità di svolgimento del colloquio" venissero intesi in senso limitato ed estrinseco, come sarebbe la predeterminazione uniforme dell’ordine di successione degli interventi dei vari commissari o l’assunzione da parte del presidente del compito di stabilire tale ordine, in base all’andamento della prova. E ancora, riguardo alla possibilità di discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, questa non dovrebbe essere intesa come breve parentesi o appendice alla prova, stanca conclusione della fatica dell’esame.

      Una buona conduzione del colloquio si realizza se l’avvio non risulta separato dalla continuazione, se la discussione degli elaborati ha una giustificazione intrinseca nello svolgimento della prova. Come corollario ne risulta, anche per garantire ai candidati parità di trattamento, che essi debbano essere invitati a comunicare alla Commissione l’argomento di loro scelta prima dell’inizio dei colloqui.

      Necessità di stabilire criteri a priori

      I criteri della loro conduzione dovrebbero stabilirsi a partire dalla considerazione generale del colloquio come momento conclusivo dell’esame e quindi come la fase in cui devono essere risolti gli eventuali dubbi sul livello definitivo nel quale si situa la preparazione del candidato. Questo impone di collocare in un quadro complessivo unitario il curricolo del candidato, le risultanze delle prove scritte e la prova orale.

      Il colloquio deve essere preparato "su misura" per ciascun candidato. Non basta perciò che la Commissione stabilisca norme generali di conduzione e di modalità di svolgimento della prova, è necessario che essa individui un percorso particolare lungo il quale guidare lo svolgimento del colloquio di un candidato, a partire dalla fase di avvio sino alla conclusione. Si impone perciò la necessità che immediatamente prima dell’inizio di ciascun colloquio la Commissione definisca il percorso da seguire e quindi i contenuti e anche i tempi e l’ordine di successione degli interventi dei commissari, senza trascurare la possibilità che lo svolgimento delle cose faccia emergere originalità o divergenza di pensiero del candidato che costringano a qualche modifica rispetto al tracciato ipotizzato.

      Soltanto prevedendo questo momento organizzativo, peraltro, la Commissione può avvalersi della norma del Regolamento ripresa nel c. 2 dell’art. 16 dell’Om, "gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole".

      In sintesi, il rischio maggiore nel quale è necessario che la Commissione eviti bene d’incorrere è l’improvvisazione.


      Riepilogo delle norme relative al colloquio nell’Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato n.38 del 11.2.1999:

      ART. 12

      DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

      9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 7.

      10. Prima dell'inizio dei colloqui, la Commissione può completare l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La Commissione può, inoltre, esaminare i lavori eventualmente presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio.

      11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a sei.

      15. La Commissione procede alla valutazione del colloquio sostenuto da ciascun candidato e all'assegnazione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato.

      ART. 13

      RIUNIONE PRELIMINARE

      9. Nella stessa riunione o in riunioni successive, la Commissione individua, altresì, i criteri di conduzione e le modalità di svolgimento del colloquio. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

      ART. 16

      COLLOQUIO

      1. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera Commissione, salvo quanto previsto dall'art.11, comma 5.

      2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M. n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.

      3. La Commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 22.

      4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al colloquio di ciascun candidato valgono le disposizioni di cui all'art.15, comma 6, con l'osservanza della procedura di cui all'art.12, comma 15.

      ART. 19

      VERBALIZZAZIONE

      1. La Commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

      2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della Commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della Commissione stessa possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.