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La modifica della Costituzione e la scuola
È indetto per il 7 ottobre
2001 il referendum confermativo (valido, perciò, anche senza quorum
del 50% degli elettori) della
legge di riforma costituzionale
approvata
dal Parlamento, con doppia deliberazione, l’8 maggio scorso. La legge,
composta di 11 articoli, modifica in senso federalista alcuni articoli
della Costituzione, il 114, il 116, il 117, il 118, il 119, il 120, il
123 e il 127 e ne abroga altri, il 115, il 124, parte del 125, il 128,
il 129 e il 130.
Le modifiche costituzionali,
attraverso l’affermazione del principio di sussidiarietà, prevedono
il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali, di molte funzioni dello
Stato, l’abolizione dei controlli amministrativi, l’ampliamento dell’autonomia
tributaria.
Vengono alleggeriti notevolmente
i limiti posti attualmente alle leggi regionali le quali debbono oggi rispettare
le “leggi quadro” dello Stato, mentre con le nuove norme dovranno unicamente
rispettare, come le leggi statali, la Costituzione e il diritto comunitario.
Anche il sistema scolastico
è interessato a tali modifiche. Nell’invitare i lettori a un’analisi
di tutto il testo della legge si segnalano qui i passaggi riguardanti più
direttamente la scuola.
La modifica dell’art.117
(art. 3) stabilisce che «la potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni». Il medesimo articolo
indica, tra le materie di esclusiva legislazione dello Stato, le «norme
generali sull’istruzione», mentre enumera, tra le materie di
legislazione concorrente, l’«istruzione, salva l’autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione
professionale». Da segnalare inoltre all’art.4 della legge, riguardante
la modifica dell’art.118 Cost., la formula «Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»;
e, inoltre, all’art.5, relativo alla modifica dell’art.119 Cost., la formula
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Essi «hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie».
numero 10/2001
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