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La modifica della Costituzione e la scuola

È indetto per il 7 ottobre 2001 il referendum confermativo (valido, perciò, anche senza quorum del 50% degli elettori) della legge di riforma costituzionale approvata dal Parlamento, con doppia deliberazione, l’8 maggio scorso. La legge, composta di 11 articoli, modifica in senso federalista alcuni articoli della Costituzione, il 114, il 116, il 117, il 118, il 119, il 120, il 123 e il 127 e ne abroga altri, il 115, il 124, parte del 125, il 128, il 129 e il 130.
Le modifiche costituzionali, attraverso l’affermazione del principio di sussidiarietà, prevedono il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali, di molte funzioni dello Stato, l’abolizione dei controlli amministrativi, l’ampliamento dell’autonomia tributaria.
Vengono alleggeriti notevolmente i limiti posti attualmente alle leggi regionali le quali debbono oggi rispettare le “leggi quadro” dello Stato, mentre con le nuove norme dovranno unicamente rispettare, come le leggi statali, la Costituzione e il diritto comunitario.
Anche il sistema scolastico è interessato a tali modifiche. Nell’invitare i lettori a un’analisi di tutto il testo della legge si segnalano qui i passaggi riguardanti più direttamente la scuola.
La modifica dell’art.117 (art. 3) stabilisce che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni». Il medesimo articolo indica, tra le materie di esclusiva legislazione dello Stato, le «norme generali sull’istruzione», mentre enumera, tra le materie di legislazione concorrente, l’«istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale». Da segnalare inoltre all’art.4 della legge, riguardante la modifica dell’art.118 Cost., la formula «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»; e, inoltre, all’art.5, relativo alla modifica dell’art.119 Cost., la formula «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Essi «hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie».

numero 10/2001


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