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Referendum: glossario minimo a cura di Giuseppe Bacceli
Competenza
È l’attitudine di
un organo a compiere un atto conforme alle norme dell’ordinamento. Se un
altro soggetto rispetto a quello indicato dalle norme in esame emana l’atto,
esso è considerato affetto da un vizio di incompetenza.
Legislazione esclusiva
È il potere di emanare
leggi - nelle materie di competenza - attribuito in via esclusiva a uno
dei pubblici poteri. Nella nuova versione dell’art. 117 Cost. viene definito
un elenco di materie di esclusiva competenza statale, rovesciando così
la regola posta nella versione originaria dell’articolo che definiva le
materie di competenza regionale.
Legislazione concorrente
È detta anche legislazione
ripartita perché su una stessa materia insistono due diversi tipi
di competenza, quella statale e quella regionale. L’attribuzione alla Regione
di questo tipo di competenza comporta dunque un doppio tipo di ripartizione:
-
ripartizione verticale; riguarda
l’attribuzione della competenza effettuata con riferimento alla materia
(nel nuovo art. 117 Cost.: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; […] istruzione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale ecc.);
-
ripartizione orizzontale; riguarda
la distinzione della competenza rispetto al “livello”: alla legge statale
spetta di determinare i principi fondamentali e alla legge regionale le
norme attuative dette anche “di dettaglio”.
La ripartizione orizzontale
può essere effettuata in due diversi modi:
-
lo Stato emana leggi-quadro
(dette anche leggi-cornice) con cui stabilisce i principi fondamentali
a cui la Regione deve conformarsi;
-
lo Stato emana le sue leggi
dalle quali si desumono, a posteriori, i principi fondamentali a cui le
Regioni devono uniformarsi.
La strada seguita fino a oggi
è stata in modo assolutamente prevalente la seconda.
Principi fondamentali
Possono essere intesi in
due diversi modi, a seconda di come operano rispetto alla competenza della
Regione:
-
principi come limite; i principi,
in questo caso, hanno carattere negativo, costituiscono dei limiti, nel
senso che fissano gli ambiti di competenza dello Stato rispetto alla Regione
e i caratteri essenziali dell’ordinamento nelle diverse materie. La legislazione
regionale, pertanto, è rimessa all’iniziativa della singola regione
la quale, pertanto, può emanare o meno leggi sulle materie di sua
competenza, l’importante è che non ecceda i limiti posti attraverso
i principi fondamentali;
-
principi come indirizzo; i principi,
in questo caso, hanno carattere positivo, di indirizzo, in quanto fissano
gli obiettivi generali da raggiungere. La legislazione statale, in tal
modo, diventa una legislazione di programmazione nel senso che gli obiettivi
prefissati possono essere raggiunti solo attraverso le leggi regionali;
i principi sono quindi tali da obbligare la Regione a legiferare per consentire
il conseguimento degli obiettivi.
numero 10/2001
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