Testo Accordo quadro
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DALLANNO SCOLASTICO 2003/2004 DI UNOFFERTA FORMATIVA SPERIMENTALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE MORE DELLEMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI ALLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53 Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997,
n.281;
a seguito dellabrogazione della legge n.9/99 disposta dalla citata legge n.53/03 e nelle more dellemanazione dei decreti delegati previsti per lattuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva lesigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dallanno scolastico 2003/2004 e fino allentrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, unofferta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali. La realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina lassetto a regime dei percorsi del sistema dellistruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso ladozione delle norme attuative sopra richiamate. Le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti lattuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali. IL MINISTERO DELLISTRUZIONE, DELLUNIVERSITA E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, LE PROVINCE, I COMUNI E LE COMUNITA MONTANE 1. Convengono che per corrispondere alle
esigenze richiamate in premessa, anche nellottica di una efficace
e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi,
della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra: 2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro. 3. stabiliscono anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra listruzione e la formazione professionale e viceversa che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni: - avere durata almeno triennale; 4. convengono sullesigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e allintegrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione. 5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dellistruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per lacquisizione di competenze utili ai fini dellorientamento dei giovani e delle loro famiglie. 6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche diffenziate, con le quali sono attivati dallanno scolastico 2003-2004 e fino allentrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per lintegrazione delle risorse finanziarie e ladeguamento degli strumenti operativi. 7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nellambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per lindividuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei. 7 bis. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7 in ciascuna Regione si definiscono le modalità per lattivazione del partenariato istituzionale con le Autonomie locali. 8. convengono sullesigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi. 9. si impegnano, a partire dallesercizio
finanziario 2003 e fino allentrata in vigore delle norme attuative
della legge 28 marzo 2003, n.53, garantendo, comunque, il completamento
delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle
relative misure di accompagnamento e di sistema. 10. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dellautonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per limpiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo lutilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema. 11. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire lavvio dei percorsi sin dallinizio del prossimo anno scolastico. Roma, 19 giugno 2003 |