Schema di decreto legislativo concernente "Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione e riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge 28 marzo 2003, n.53;
VISTO l'articolo 3, comma 92, lettera d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n.313;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .........;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso, rispettivamente, in data....... e in data ........;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione......;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA il seguente decreto legislativo

Art. 1
Finalità e funzioni

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n.53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione con il compito di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n 258 è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione" (INValSI), di seguito denominato "Istituto". Nell'espletamento dei propri compiti esso effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative.

3. L'Istituto è ente di ricerca strumentale con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

4. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato "Ministero". Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro" individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tener conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede : a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione; b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il Ministro emana altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

5. L'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale. Esso effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta educativa, culturale e didattica delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente.

6. L'Istituto altresì, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione predispone, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53.

7. Gli esiti delle attività svolte ai sensi dei verifiche di cui ai commi 5 e 6 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

8. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

9. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Istituto svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
attività di formazione del personale docente e dirigente, volta alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
attività di valutazione sulle iniziative di orientamento e di contrasto della dispersione scolastica e formativa;
iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
10. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.


Art. 2
Organi dell'Istituto

1. Gli organi dell'Istituto sono:

Il Presidente
Il Comitato direttivo
Il Collegio dei revisori dei conti.


Art. 3
Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:
convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 1, comma 4, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
sovrintende alle attività dell'Istituto;
formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 1, comma 7;
in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.


Art. 4
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:

approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 1 comma 4, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 1, comma 5;
esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 1, comma 7;
determina gli indirizzi della gestione;
delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'istituto;
valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
delibera i regolamenti dell'istituto;
delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo , individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.

4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio.

Art. 5
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo che riveste la qualifica più elevata svolge le funzioni di presidente del Collegio. In caso di parità di qualifica le predette funzioni sono esercitate dal membro effettivo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.


Art. 6
Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal comitato direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il comitato ne valuta l'attività.

2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni nonché il conto consuntivo;
assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, assegnando il relativo personale;
stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).
3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata quadriennale. Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa delibera del comitato direttivo.

Art. 7
Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:

regolamento di organizzazione e funzionamento;
regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 lettera a) definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale tra le aree, i livelli ed i profili professionali e a disciplinare il reclutamento del medesimo personale sulla base delle disposizioni in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b) disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.

4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico fondamentale a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità.

5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica.

Art. 8
Personale

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto.

Art. 9
Personale comandato o collocato fuori ruolo

1. L'Istituto, oltre al personale di cui all'articolo 8, può avvalersi con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca comandato o collocato fuori ruolo, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, di norma di durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico. Nelle dotazioni organiche del predetto personale è indisponibile, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo disposti.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina dettata con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Il servizio prestato in posizione di comando o collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio d'istituto.

Art. 10
Contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti delle proprie risorse di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze, dell'apporto di esperti, previo conferimento di appositi incarichi che intenda conferire .

2. La stipulazione dei contratti di ricerca avviene sulla base di criteri generali stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, previa procedura di valutazione comparativa, che accerti il possesso di una adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione ed alla provenienza da qualificati settori del lavoro strettamente inerenti ai compiti da svolgere.

3. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 11
Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:

a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) proventi della gestione dell'attività;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità degli Istituti.


Art. 12
Norma finanziaria

1. All'onere quantificato in complessivi euro 10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2004, si provvede quanto ad euro 9.820.000,00 con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n.350, quanto ad euro 540.000,00, con quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995 n.549, come determinata dalla Tabella C della citata legge 24 dicembre 2003 n.350.

Art. 13
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313 restano in carica, nell'attuale composizione, fino all'insediamento degli organi previsti dal presente decreto. Tale insediamento deve avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

2. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2000. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.

3. Il personale in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo n. 258 del 1999, è confermato, a domanda, fino all'espletamento del primo concorso per il reclutamento del personale di cui alla Tabella A.

4. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del 1999, n.258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n.313 del 2000.

5. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. All'Istituto sono trasferite le risorse dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INValSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258.

Tabella A
(articolo 8, comma 1)

Dotazione organica del personale dell'Istituto

a) dirigenti amministrativi: due unità;
b) personale di ricerca: ventiquattro unità;
c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.