VII Commissione - Resoconto di mercoledì 3 dicembre 2003

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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO, indi del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
Atto n. 303.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo in titolo, di cui inizia oggi l'esame, è stato assegnato alla Commissione pur in mancanza del prescritto parere della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali. Il Presidente della Camera, nell'assegnare lo schema di provvedimento, ha segnalato l'esigenza di attendere la trasmissione di tale parere, prima che la Commissione si esprima definitivamente.

La Commissione prende atto.

Angela NAPOLI (AN), relatore, illustrando i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, sottolinea che, la mancata conoscenza dei contenuti dello stesso, ha determinato dubbi ed errate interpretazioni nel mondo della scuola, ai quali intende fornire risposta.
Ricorda che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 delega al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale.
Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data d'entrata in vigore della legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione.
Sottolinea che il comma 3 dello stesso articolo 1 prevede, altresì, che per la realizzazione delle finalità della legge, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico di interventi finanziari.
Osserva che il 12 settembre 2003 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha approvato il piano pluriennale di investimenti, come previsto appunto dalla legge, a sostegno del sistema educativo nazionale. L'investimento complessivo ammonta a 8.320 milioni di euro, stanziati nelle finanziarie dal 2004 al 2008.
Osserva inoltre che nella stessa seduta il Consiglio dei ministri ha esaminato ed approvato, in prima lettura, lo schema del decreto legislativo, sul quale oggi la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere, e che riguarda la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
Fa presente che questo schema di decreto legislativo costituisce la prima attuazione della delega legislativa prevista dalla legge n. 53 del 2003 e, nel definire le norme generali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione, prevede l'avvio della nuova scuola dell'infanzia, della nuova scuola primaria e della nuova scuola secondaria di primo grado.
Rileva che il provvedimento mette a regime la sperimentazione avvenuta nell'anno scolastico 2002-2003, cui hanno aderito più di 250 istituzioni scolastiche, nonché le migliori pratiche realizzate dalle scuole nell'ambito della propria autonomia.
Tra le principali attività, che verranno descritte in maniera particolareggiata nel corso dell'esame dell'articolato, la bozza del decreto prevede: in primo luogo, l'anticipo graduale delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e a quella primaria; in secondo luogo, l'introduzione di maggiore libertà di scelta per le famiglie e di maggiore autonomia didattica e organizzativa per le scuole, con la riorganizzazione dell'orario scolastico; in terzo luogo, l'affidamento, per l'intera durata del corso sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, al docente «tutor», delle funzioni di orientamento per la scelta delle attività opzionali, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo; in quarto luogo, l'introduzione del «portfolio» delle competenze, che dovrà documentare il percorso formativo seguito da ogni alunno; in quinto luogo, l'introduzione dell'insegnamento della lingua inglese e dell'alfabetizzazione informatica fin dal primo anno della scuola primaria; in sesto luogo, l'introduzione della seconda lingua europea e il potenziamento dell'alfabetizzazione informatica a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; in settimo luogo, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale per ciascuno studente ai fini della validità dell'anno, a partire dalla scuola secondaria di primo grado; in ottavo luogo, la valutazione, periodica e annuale, a partire dalla scuola secondaria di primo grado; in nono luogo l'abolizione dell'esame di Stato alla fine della 5a classe della scuola primaria.
Sottolinea che lo schema di decreto legislativo è composto di 16 articoli, suddivisi in 5 capi.
L'articolo 1 (Finalità della scuola dell'infanzia) conferma, senza variazione alcuna, le finalità educative della scuola dell'infanzia, non obbligatoria, così come definite dalla legge n. 53 del 2003. Esso afferma, poi, che la scuola dell'infanzia ha una propria autonomia pedagogica e organizzativa con configurazione unitaria. Precisa che le iniziative per assicurare la generalizzazione della scuola sono condizionate all'accertamento della situazione di offerta complessiva del servizio nelle sue diverse forme di gestione (statale e paritaria).
L'articolo 2 (Accesso alla scuola dell'infanzia) conferma la previsione per l'accesso alla scuola dell'infanzia, contenuta nelle legge n. 53 del 2003. Esso prevede, con norma generale temperata da successiva disposizione transitoria in prima applicazione, che alla scuola dell'infanzia possano essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, ampliando in tal modo la fascia di età dei destinatari.
L'articolo 3 (Attività educative) definisce l'orario delle attività didattiche per le scuole dell'infanzia su base annuale per consentire alle singole istituzioni scolastiche autonome l'articolazione e la scansione dell'orario in corso d'anno che ritengono più opportuno. Contestualmente, si afferma che tale orario annuo, che può essere diversificato da un minimo di 875 ad un massimo di 1.700 ore, è comprensivo delle quote nazionali, delle regioni, delle istituzioni scolastiche autonome e dell'insegnamento della religione cattolica.
Precisa che su base settimanale l'orario potrà oscillare da 25 a circa 50 ore, con la possibilità di garantire pienamente l'offerta formativa e, per le scuole, di definire, anche secondo le esigenze delle famiglie, un proprio modello o più modelli orari all'interno dei limiti minimi e massimi fissati.
Sottolinea che tale articolo richiama anche i principi di personalizzazione delle attività educative, il coordinamento didattico per garantire unità all'azione delle sezioni e il raccordo con i servizi del territorio e la continuità.
Da ultimo, sempre nell'ambito di tale articolo, è prevista l'introduzione del portfolio, in collaborazione con le famiglie. Viene, cioè, enunciato già nella scuola dell'infanzia il valore determinante della famiglia ed il valore storico-narrativo della documentazione degli interventi formativi.
L'articolo 4 (Articolazione del ciclo e periodi) ribadisce i principi costitutivi del primo ciclo d'istruzione, che rappresenta il primo segmento del diritto dovere all'istruzione e formazione (la materia del diritto-dovere è attualmente oggetto di studio in vista dell'approvazione di un apposito decreto legislativo). Osserva che il primo ciclo d'istruzione, della durata complessiva di 8 anni, si articolerà in scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
La scuola primaria è costituita da un anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e da due bienni successivi. Si individua nelle finalità dell'anno di raccordo il conseguimento delle strumentalità di base o, con un termine dall'accezione più ampia, dell'alfabetizzazione di base, come conseguimento dei vecchi e dei nuovi alfabeti informatici per muovere i primi passi nella società della comunicazione e della conoscenza.
Osserva inoltre che la scuola secondaria è costituita da un biennio e da un terzo anno conclusivo. Il terzo anno ha le finalità di consolidare il percorso disciplinare e di assicurare azioni di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo, al fine di consentire una scelta ragionata della prosecuzione degli studi.
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di semplice valutazione finale; pertanto, è garantita la continuità tra i due segmenti che costituiscono un unico ciclo e viene abolito l'esame di licenza elementare. Al termine, invece, del primo ciclo d'istruzione è previsto l'esame di Stato che è titolo e condizione necessaria per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e formazione professionale.
L'articolo 5 (La scuola primaria) ribadisce le finalità della scuola primaria, così come sono individuate dalla legge di delega e poi esplicitate negli obiettivi generali del processo formativo e negli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle «indicazioni nazionali per i piani personalizzati di studio» che sono parte integrante del decreto stesso, come viene affermato in una delle successive disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 6 (Iscrizioni) ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega, che il diritto-dovere inizia a sei anni da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede l'anno scolastico di riferimento. Vengono, così, risolte le incertezze interpretative nascenti dalla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine alla data di compimento dei sei anni.
Viene, altresì, affermato il nuovo istituto normativo dell'anticipo con possibilità, rimessa all'esclusiva decisione delle famiglie, di chiedere l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria per i figli che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Ritiene necessario ribadire che la facoltà d'iscrizione anticipata, riconosciuta alle famiglie, risponde all'esigenza di affidare alle stesse il ruolo decisivo nel percorso formativo dei propri figli. Sempre nelle norme transitorie vengono definiti modalità e tempi attuativi di questo istituto normativo.
L'articolo 7 (Attività educative e didattiche) definisce, su base annua, il monte ore di lezioni per il percorso obbligatorio, sempre al fine di consentirne l'eventuale articolazione in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica. Mediamente, sulla base di 33 settimane di lezione, le 891 ore annue previste corrispondono ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi dalla prima alla quinta. Questo orario è comprensivo della quota riservata alle regioni (ancora da definire), della quota d'istituto (attualmente pari al 15 per cento secondo il decreto n. 234 del 2000) e delle due ore settimanali di insegnamento della religione cattolica e rappresenta l'orario obbligatorio per tutti gli alunni.
Precisa che, oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue, vi è il monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente tre settimanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà di decisione. Con questo orario facoltativo, si realizza il principio che riconosce la famiglia come soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini ed inclinazioni. Le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare una specifica, differenziata, possibilmente ampia e qualificata offerta formativa che può essere assicurata anche mediante l'organizzazione in rete delle stesse. Su tale offerta ampia e qualificata le famiglie esercitano il diritto d'opzione. Essa è quindi facoltativa, opzionale e gratuita per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio personalizzato.
Il tempo eventuale dedicato alla mensa non è compreso nell'orario obbligatorio e facoltativo; è quindi un tempo variabile legato alla richiesta delle famiglie ed aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio ed a quello facoltativo. In tal senso, sottolinea che il tempo scuola raggiunge, nella sua massima espansione, le 40 ore settimanali e si caratterizza come tempo pieno per gli alunni.
Poiché sono nate ultimamente false notizie in merito, è bene precisare che questa formulazione è la stessa utilizzata per la scuola elementare in occasione della precedente modifica di ordinamento (legge n. 148 del 1990), definito dal comma 7 dell'articolo 131 del testo unico, recepita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997, che ricomprende il tempo di assistenza alla mensa tra le attività obbligatorie della funzione docente.
Osserva che nello stesso articolo viene definita la costituzione dell'organico d'istituto, alla cui definizione concorrono la quota oraria ordinaria, quella facoltativa opzionale e quella derivante dal numero dei rientri previsti che comprende il tempo dedicato alla mensa. Ne deriva che il tempo scuola per gli alunni non subisce alcuna variazione rispetto all'esistente.
Sottolinea che la vera novità introdotta attiene alla possibilità di far ricorso a contratti di prestazione d'opera da parte di esperti esterni, di cui andranno successivamente individuati i titoli, per assolvere, nell'ambito del curricolo opzionale, ad offerte formative di natura specifica non riconducibile al profilo professionale dei docenti.
Fa presente che al comma 5 dello stesso articolo vengono affermati tre principi: si ribadisce e si esalta il ruolo dell'autonomia scolastica e della connessa responsabilità in quanto essa è «ambiente e agente» dell'attuazione dei piani personalizzati che si realizzano appunto nell'autonomia organizzativa e didattica; la contitolarità dei docenti della classe impegna su un piano di pari dignità la responsabilità dei docenti; la funzione tutoriale, di coordinamento, di orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione, affidata ad un docente espressamente formato, rappresenta uno dei perni dell'innovazione educativa e didattica; l'equipe pedagogica sarà costituita dal docente tutor e da un numero di insegnanti idoneo a coprire il tempo scuola assicurato dalle singole istituzioni scolastiche, secondo criteri organizzativi sul piano didattico rimessi alle stesse.
Precisa che questo comma traduce concretamente lo spirito e la lettera della delega circa la personalizzazione dell'azione educativa e la centralità dell'apprendimento dell'alunno.
Il docente, a cui sono affidati i compiti richiamati nel precedente comma, svolge un'attività d'insegnamento di almeno 18 ore settimanali, con ciò sottintendendo che le restanti ore, al netto di quelle di programmazione di team vanno riservate all'esercizio delle nuove funzioni.
La previsione riguarda solamente le classi dalla prima alla terza; per le classi del secondo biennio saranno le scuole, nella loro autonomia organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle altre funzioni tutoriali, che, comunque, devono essere assicurate.
L'assegnazione dei docenti alle nuove funzioni viene decisa dal dirigente scolastico, come già avviene secondo la vigente normativa, responsabile per legge delle risorse umane, che agisce sulla base degli obiettivi del Piano di offerta formativa (POF), dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, valorizzando esperienze e professionalità e garantendo la continuità didattica.
Spetta alle istituzioni scolastiche definire le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche, tenendo conto del POF, delle strutture e dei servizi presenti nel territorio.
Con riferimento all'articolo 8 (La valutazione nella scuola primaria), precisa che, tenendo conto dell'articolazione del settore primario, viene prevista la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio al biennio successivo. La valutazione è affidata ai docenti della classe e quella conclusiva si aggiunge a quella periodica e annuale degli alunni, come avviene in via ordinaria attualmente.
Tenendo conto degli ordini del giorno votati dal Parlamento in sede di approvazione della legge delega, che hanno impegnato il Governo a puntualizzare meglio gli interventi valutativi nel corso del biennio didattico, viene previsto che in via straordinaria vi possa essere la non ammissione di alunni alla classe successiva, intermedia del periodo, purché deciso con voto unanime e motivato dei docenti interessati.
Osserva che la norma sostanzialmente ripropone, con opportune modifiche, la disposizione di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Ammissione alla classe successiva).
Al fine di favorire la continuità nei periodi didattici e la qualità dei processi di apprendimento degli alunni, viene previsto l'obbligo di permanenza dei docenti sulla classe almeno per la durata del biennio. La durata biennale di permanenza rappresenta la determinazione minima della previsione normativa contenuta nella legge n. 53 del 2003 che parla (lettera a), comma 1, articolo 3) di «congrua permanenza nella sede di titolarità».
Sottolinea che, in coerenza con l'introduzione dell'anticipo, viene modificata la norma esistente circa il passaggio alla classe successiva, mediante esame d'idoneità. Viene, infatti, precisato che per accedere alle classi successive alla prima occorre avere la stessa età degli alunni che la frequentano in via ordinaria. Non vi potrà essere, pertanto, nessun «salto» in avanti, se non quello ordinario conseguente all'anticipo per i nati entro il 30 aprile. Si dà chiarezza alla norma di cui all'articolo 147 del testo unico che, nel disciplinare la materia degli esami d'idoneità, nulla attualmente prevede in ordine all'età anagrafica dei candidati, prestandosi, in tal modo, ad applicazioni disomogenee.
L'articolo 9 (Finalità della scuola secondaria di 1o grado) conferma le finalità e gli obiettivi della scuola secondaria di 1o grado, così come sono individuate dalla legge di delega e poi esplicitate negli obiettivi generali del processo formativo e negli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle «Indicazioni nazionali per i piani personalizzati di studio» che sono parte integrante del decreto stesso, come affermato in una delle successive disposizioni finali e transitorie.
L'articolo 10 (Attività educative e didattiche) determina, così come per le scuole dell'infanzia e per la scuola primaria, il monte ore di lezioni obbligatorio su base annua per consentirne l'eventuale articolazione in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica.
Mediamente, sulla base di 33 settimane di lezione, le 891 ore annue previste corrispondono ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi dalla prima alla terza. Questo orario, comprensivo anche della quota riservata alla regioni (ancora da definire con atto regolamentare ex articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999), della quota d'istituto (attualmente pari al 15 per cento secondo il decreto 234 del 2000) e dell'ora settimanale di insegnamento della religione cattolica, rappresenta l'orario obbligatorio per tutti gli alunni.
Oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annui, vi è l'orario facoltativo di 198 ore annue (mediamente 6 settimanali) per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà di decisione e di scelta e con cui, quindi, si riconosce la famiglia quale soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni.
Rileva che, anche in questo caso, le attività e gli insegnamenti facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare una specifica, differenziata, possibilmente ricca e qualificata offerta formativa. Ed anche qui l'orario è, quindi, facoltativo, opzionale e gratuito per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio personalizzato ed il tempo mensa rappresenta il terzo momento temporale di attività della scuola.
Rileva inoltre che la costituzione dell'organico d'istituto è analoga a quella prevista per la scuola primaria; ne discende, quindi, un'offerta di tempo scuola immodificata rispetto all'esistente.
Fa presente che, come per la scuola primaria, vengono affermati due principi: l'autonomia scolastica è «ambiente e agente» dell'attuazione dei piani personalizzati che si realizzano in autonomia organizzativa e didattica; le funzioni tutoriali, di coordinamento, d'orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione, trovano autorevole affermazione, rappresentando nel loro insieme uno dei perni dell'innovazione educativa e didattica.
L'articolo 11 (Valutazione, scrutini ed esame di Stato) introduce il principio del limite minimo di frequenza per rendere valido l'anno scolastico per gli alunni. Si tratta di una previsione che restituisce dignità al processo educativo e rende più obiettivi i criteri di valutazione. Il limite temporale è diverso a seconda delle scelte e delle opzioni operate dagli alunni per il curricolo facoltativo e opzionale. Tale limite è pari ai tre quarti dell'orario personalizzato. Pertanto, un alunno che si avvalga del solo curricolo obbligatorio, dovrà frequentare per almeno tre quarti di 891 ore, ossia per non meno di 669 ore all'anno. Un alunno che, invece, richiede il curricolo facoltativo intero di 198 ore annue, pari ad un totale di orario annuale personalizzato di 1.089 ore, dovrà frequentare per non meno di 816 ore annue. Questo principio del minimo di frequenza, se accompagnato da riqualificazione, ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa da parte delle scuole, può costituire un freno formale alla dispersione scolastica.
Fa presente che nello stesso articolo viene confermata l'attuale valutazione periodica e annuale da parte dei docenti. L'elemento significativo di questa disposizione sta, a suo avviso, nel vincolare le istituzioni scolastiche ad utilizzare gli esiti di tale valutazione per programmare gli opportuni interventi educativi e didattici, necessari per il recupero degli apprendimenti. Nel processo di valutazione andrà tenuto presente il comportamento degli alunni, quale espressione delle finalità educative del servizio scolastico attento alla formazione in modo unitario e integrale dello studente.
Tenendo conto dell'articolazione della scuola secondaria di 1o grado, viene prevista la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodi didattici ai fini del passaggio all'ultimo anno del ciclo. I docenti, anche in questo ramo dell'ordinamento scolastico, potranno non ammettere gli alunni alla classe intermedia del biennio, solamente in casi motivati.
Osserva che viene confermato, come dispone la legge di delega, che il primo ciclo si conclude con l'esame di Stato che, come è noto, è titolo per l'ammissione al secondo ciclo. Vengono, altresì, aggiornate le attuali disposizioni per l'accesso degli alunni agli esami d'idoneità alle classi seconde e terze e agli esami di Stato e rispetto agli anticipi viene puntualizzato, come per la scuola primaria, che gli stessi non sono consentiti oltre a quelli previsti dalla legge e limitati al 30 aprile.
Osserva che, infine, anche per la scuola secondaria di 1o grado, e per le analoghe motivazioni, viene previsto l'obbligo di permanenza dei docenti sulla classe almeno per la durata del biennio.
L'articolo 12 (Norme finali e transitorie per la Scuola dell'infanzia) presenta elementi significativi così riassumibili: introduzione in forma sperimentale dell'istituto dell'anticipo nella scuola dell'infanzia; condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse dei comuni); disponibilità delle amministrazioni comunali al sostegno dell'espansione del servizio; gradualità dell'applicazione dell'istituto dell'anticipo con decretazione mirata del ministero.
Precisa che, per la generalizzazione del servizio per l'infanzia, si provvede con decreti interministeriali, sulla base dei finanziamenti disposti annualmente dalle leggi finanziarie.
Osserva che le «Indicazioni nazionali» per la scuola dell'infanzia, allegate allo schema di decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare del settore in attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, e sostituiscono, in sostanza, gli orientamenti del 1991.
L'articolo 13 (Norme finali e transitorie per la Scuola primaria) regolamenta la fase di prima attuazione dell'istituto dell'anticipo nella scuola primaria, prevedendo che, dopo la prima applicazione disposta con circolare n. 37 del 2003, si provveda all'attuazione in base ad apposito decreto del ministero che, potrà disporre cadenze e termini graduali fino al limite temporale massimo fissato dalla legge al 30 aprile. Precisa che tale scelta prudenziale è dettata dalla necessità di conoscere in termini più approfonditi gli effetti dell'innovazione anche sotto l'aspetto psicopedagogico.
Sottolinea che l'attuazione dei nuovi ordinamenti per la scuola primaria avviene per le prime e seconde classi dall'anno scolastico 2003-2004, e per le successive classi dall'anno scolastico 2004-2005.
Osserva che per l'anno scolastico in corso non vi è stato l'avvio formale della riforma, non essendo ancora operativo il decreto legislativo d'attuazione. Tuttavia, per effetto del decreto n. 61 del 2003, la riforma ha avuto un sostanziale avvio per alcuni aspetti significativi, quali l'alfabetizzazione informatica e linguistica che ha interessato in forma generalizzata tutte le classi prime e seconde.
Rileva che l'entrata in vigore del decreto in corso d'anno renderà formale ed efficace, sotto ogni aspetto, tale avvio, pur non introducendo immediatamente la nuova struttura ordinamentale.
Le «Indicazioni nazionali» per la scuola primaria e il «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente», allegati allo schema di decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare del settore in attesa della emanazione del regolamento di esecuzione.
L'articolo 14 (Norme finali e transitorie della scuola secondaria di I grado) determina l'attuazione del nuovo ordinamento per la scuola secondaria di 1o grado con gradualità, prevedendo l'avvio per la prima classe dall'anno scolastico 2004-2005 e, a seguire, le successive classi dall'anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007.
Le «Indicazioni nazionali» per la scuola secondaria di 1o grado e il «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente», allegati allo schema di decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare del settore in attesa della emanazione del regolamento di esecuzione.
L'articolo 15 (Norma finanziaria) conferma l'entità degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli anticipi di ammissione, come previsti dalla legge n. 53 del 2003. Il finanziamento è relativo agli oneri per gli anticipi sia della scuola dell'infanzia sia della scuola primaria.
L'articolo 16 (Norme finali e abrogazioni) conferma tutti gli interventi relativi ai disabili inseriti nelle istituzioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1o grado, conseguenti alla legge n. 104 del 1992 e recepiti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 314 e seguenti.
Viene disposta anche la modifica delle denominazioni contenute in tutte le disposizioni vigenti, relative ai tre settori scolastici considerati nel decreto.
Le norme del vigente ordinamento restano in vigore per le sezioni e classi e per gli alunni ad esse iscritti fino al completo esaurimento delle predette sezioni e classi; dette norme vengono abrogate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di completo esaurimento delle sezioni e classi funzionanti secondo il previgente ordinamento.
Vengono, però, abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le seguenti norme del vigente ordinamento: articoli 129, 130, comma 1 dell'articolo 143, comma 5 dell'articolo 162, comma 2 dell'articolo 178.
Vengono, infine, modificate le seguenti disposizioni: comma 1 dell'articolo 100, comma 1 dell'articolo 147, comma 1 dell'articolo 183.

Guglielmo ROSITANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.