VII Commissione - Resoconto di mercoledì 3 dicembre
2003
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Ferdinando
ADORNATO, indi del vicepresidente Guglielmo ROSITANI. - Interviene il
sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
Valentina Aprea.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme
generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
Atto n. 303.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che lo schema di decreto legislativo
in titolo, di cui inizia oggi l'esame, è stato assegnato alla Commissione
pur in mancanza del prescritto parere della Conferenza unificata Stato-regioni
e autonomie locali. Il Presidente della Camera, nell'assegnare lo schema
di provvedimento, ha segnalato l'esigenza di attendere la trasmissione
di tale parere, prima che la Commissione si esprima definitivamente.
La Commissione prende atto.
Angela NAPOLI (AN), relatore, illustrando i contenuti dello schema di
decreto legislativo in titolo, sottolinea che, la mancata conoscenza dei
contenuti dello stesso, ha determinato dubbi ed errate interpretazioni
nel mondo della scuola, ai quali intende fornire risposta.
Ricorda che la legge n. 53 del 28 marzo 2003 delega al Governo la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia d'istruzione e formazione professionale.
Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge, in particolare, delega
il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data d'entrata in vigore della
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di
comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più
decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione.
Sottolinea che il comma 3 dello stesso articolo 1 prevede, altresì,
che per la realizzazione delle finalità della legge, il ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisponga, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano programmatico
di interventi finanziari.
Osserva che il 12 settembre 2003 il Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ha approvato il piano pluriennale di investimenti, come previsto appunto
dalla legge, a sostegno del sistema educativo nazionale. L'investimento
complessivo ammonta a 8.320 milioni di euro, stanziati nelle finanziarie
dal 2004 al 2008.
Osserva inoltre che nella stessa seduta il Consiglio dei ministri ha esaminato
ed approvato, in prima lettura, lo schema del decreto legislativo, sul
quale oggi la VII Commissione è chiamata ad esprimere il parere,
e che riguarda la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.
Fa presente che questo schema di decreto legislativo costituisce la prima
attuazione della delega legislativa prevista dalla legge n. 53 del 2003
e, nel definire le norme generali per la scuola dell'infanzia e per il
primo ciclo d'istruzione, prevede l'avvio della nuova scuola dell'infanzia,
della nuova scuola primaria e della nuova scuola secondaria di primo grado.
Rileva che il provvedimento mette a regime la sperimentazione avvenuta
nell'anno scolastico 2002-2003, cui hanno aderito più di 250 istituzioni
scolastiche, nonché le migliori pratiche realizzate dalle scuole
nell'ambito della propria autonomia.
Tra le principali attività, che verranno descritte in maniera particolareggiata
nel corso dell'esame dell'articolato, la bozza del decreto prevede: in
primo luogo, l'anticipo graduale delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia
e a quella primaria; in secondo luogo, l'introduzione di maggiore libertà
di scelta per le famiglie e di maggiore autonomia didattica e organizzativa
per le scuole, con la riorganizzazione dell'orario scolastico; in terzo
luogo, l'affidamento, per l'intera durata del corso sia della scuola primaria,
sia della scuola secondaria di primo grado, al docente «tutor»,
delle funzioni di orientamento per la scelta delle attività opzionali,
di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura
delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo; in quarto luogo, l'introduzione del «portfolio»
delle competenze, che dovrà documentare il percorso formativo seguito
da ogni alunno; in quinto luogo, l'introduzione dell'insegnamento della
lingua inglese e dell'alfabetizzazione informatica fin dal primo anno
della scuola primaria; in sesto luogo, l'introduzione della seconda lingua
europea e il potenziamento dell'alfabetizzazione informatica a partire
dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; in settimo
luogo, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale per ciascuno
studente ai fini della validità dell'anno, a partire dalla scuola
secondaria di primo grado; in ottavo luogo, la valutazione, periodica
e annuale, a partire dalla scuola secondaria di primo grado; in nono luogo
l'abolizione dell'esame di Stato alla fine della 5a classe della scuola
primaria.
Sottolinea che lo schema di decreto legislativo è composto di 16
articoli, suddivisi in 5 capi.
L'articolo 1 (Finalità della scuola dell'infanzia) conferma, senza
variazione alcuna, le finalità educative della scuola dell'infanzia,
non obbligatoria, così come definite dalla legge n. 53 del 2003.
Esso afferma, poi, che la scuola dell'infanzia ha una propria autonomia
pedagogica e organizzativa con configurazione unitaria. Precisa che le
iniziative per assicurare la generalizzazione della scuola sono condizionate
all'accertamento della situazione di offerta complessiva del servizio
nelle sue diverse forme di gestione (statale e paritaria).
L'articolo 2 (Accesso alla scuola dell'infanzia) conferma la previsione
per l'accesso alla scuola dell'infanzia, contenuta nelle legge n. 53 del
2003. Esso prevede, con norma generale temperata da successiva disposizione
transitoria in prima applicazione, che alla scuola dell'infanzia possano
essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, ampliando
in tal modo la fascia di età dei destinatari.
L'articolo 3 (Attività educative) definisce l'orario delle attività
didattiche per le scuole dell'infanzia su base annuale per consentire
alle singole istituzioni scolastiche autonome l'articolazione e la scansione
dell'orario in corso d'anno che ritengono più opportuno. Contestualmente,
si afferma che tale orario annuo, che può essere diversificato
da un minimo di 875 ad un massimo di 1.700 ore, è comprensivo delle
quote nazionali, delle regioni, delle istituzioni scolastiche autonome
e dell'insegnamento della religione cattolica.
Precisa che su base settimanale l'orario potrà oscillare da 25
a circa 50 ore, con la possibilità di garantire pienamente l'offerta
formativa e, per le scuole, di definire, anche secondo le esigenze delle
famiglie, un proprio modello o più modelli orari all'interno dei
limiti minimi e massimi fissati.
Sottolinea che tale articolo richiama anche i principi di personalizzazione
delle attività educative, il coordinamento didattico per garantire
unità all'azione delle sezioni e il raccordo con i servizi del
territorio e la continuità.
Da ultimo, sempre nell'ambito di tale articolo, è prevista l'introduzione
del portfolio, in collaborazione con le famiglie. Viene, cioè,
enunciato già nella scuola dell'infanzia il valore determinante
della famiglia ed il valore storico-narrativo della documentazione degli
interventi formativi.
L'articolo 4 (Articolazione del ciclo e periodi) ribadisce i principi
costitutivi del primo ciclo d'istruzione, che rappresenta il primo segmento
del diritto dovere all'istruzione e formazione (la materia del diritto-dovere
è attualmente oggetto di studio in vista dell'approvazione di un
apposito decreto legislativo). Osserva che il primo ciclo d'istruzione,
della durata complessiva di 8 anni, si articolerà in scuola primaria
e scuola secondaria di primo grado.
La scuola primaria è costituita da un anno di raccordo con la scuola
dell'infanzia e da due bienni successivi. Si individua nelle finalità
dell'anno di raccordo il conseguimento delle strumentalità di base
o, con un termine dall'accezione più ampia, dell'alfabetizzazione
di base, come conseguimento dei vecchi e dei nuovi alfabeti informatici
per muovere i primi passi nella società della comunicazione e della
conoscenza.
Osserva inoltre che la scuola secondaria è costituita da un biennio
e da un terzo anno conclusivo. Il terzo anno ha le finalità di
consolidare il percorso disciplinare e di assicurare azioni di orientamento
e di raccordo con il secondo ciclo, al fine di consentire una scelta ragionata
della prosecuzione degli studi.
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
avviene a seguito di semplice valutazione finale; pertanto, è garantita
la continuità tra i due segmenti che costituiscono un unico ciclo
e viene abolito l'esame di licenza elementare. Al termine, invece, del
primo ciclo d'istruzione è previsto l'esame di Stato che è
titolo e condizione necessaria per accedere al sistema dei licei e a quello
dell'istruzione e formazione professionale.
L'articolo 5 (La scuola primaria) ribadisce le finalità della scuola
primaria, così come sono individuate dalla legge di delega e poi
esplicitate negli obiettivi generali del processo formativo e negli obiettivi
specifici di apprendimento contenuti nelle «indicazioni nazionali
per i piani personalizzati di studio» che sono parte integrante
del decreto stesso, come viene affermato in una delle successive disposizioni
finali e transitorie.
L'articolo 6 (Iscrizioni) ribadisce il principio, già affermato
dalla legge di delega, che il diritto-dovere inizia a sei anni da compiere
entro il 31 agosto dell'anno che precede l'anno scolastico di riferimento.
Vengono, così, risolte le incertezze interpretative nascenti dalla
generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, in ordine alla data di compimento dei sei anni.
Viene, altresì, affermato il nuovo istituto normativo dell'anticipo
con possibilità, rimessa all'esclusiva decisione delle famiglie,
di chiedere l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria
per i figli che compiono sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento. Ritiene necessario ribadire che la facoltà d'iscrizione
anticipata, riconosciuta alle famiglie, risponde all'esigenza di affidare
alle stesse il ruolo decisivo nel percorso formativo dei propri figli.
Sempre nelle norme transitorie vengono definiti modalità e tempi
attuativi di questo istituto normativo.
L'articolo 7 (Attività educative e didattiche) definisce, su base
annua, il monte ore di lezioni per il percorso obbligatorio, sempre al
fine di consentirne l'eventuale articolazione in corso d'anno secondo
le prerogative dell'autonomia scolastica. Mediamente, sulla base di 33
settimane di lezione, le 891 ore annue previste corrispondono ad un orario
settimanale di 27 ore per tutte le classi dalla prima alla quinta. Questo
orario è comprensivo della quota riservata alle regioni (ancora
da definire), della quota d'istituto (attualmente pari al 15 per cento
secondo il decreto n. 234 del 2000) e delle due ore settimanali di insegnamento
della religione cattolica e rappresenta l'orario obbligatorio per tutti
gli alunni.
Precisa che, oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annue, vi è
il monte ore facoltativo di 99 ore annue (mediamente tre settimanali)
per il quale le famiglie degli alunni hanno facoltà di decisione.
Con questo orario facoltativo, si realizza il principio che riconosce
la famiglia come soggetto che coopera concretamente e fattivamente alla
definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto delle
sue vocazioni, attitudini ed inclinazioni. Le attività e gli insegnamenti
facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare
una specifica, differenziata, possibilmente ampia e qualificata offerta
formativa che può essere assicurata anche mediante l'organizzazione
in rete delle stesse. Su tale offerta ampia e qualificata le famiglie
esercitano il diritto d'opzione. Essa è quindi facoltativa, opzionale
e gratuita per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio
personalizzato.
Il tempo eventuale dedicato alla mensa non è compreso nell'orario
obbligatorio e facoltativo; è quindi un tempo variabile legato
alla richiesta delle famiglie ed aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio
ed a quello facoltativo. In tal senso, sottolinea che il tempo scuola
raggiunge, nella sua massima espansione, le 40 ore settimanali e si caratterizza
come tempo pieno per gli alunni.
Poiché sono nate ultimamente false notizie in merito, è
bene precisare che questa formulazione è la stessa utilizzata per
la scuola elementare in occasione della precedente modifica di ordinamento
(legge n. 148 del 1990), definito dal comma 7 dell'articolo 131 del testo
unico, recepita dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997,
che ricomprende il tempo di assistenza alla mensa tra le attività
obbligatorie della funzione docente.
Osserva che nello stesso articolo viene definita la costituzione dell'organico
d'istituto, alla cui definizione concorrono la quota oraria ordinaria,
quella facoltativa opzionale e quella derivante dal numero dei rientri
previsti che comprende il tempo dedicato alla mensa. Ne deriva che il
tempo scuola per gli alunni non subisce alcuna variazione rispetto all'esistente.
Sottolinea che la vera novità introdotta attiene alla possibilità
di far ricorso a contratti di prestazione d'opera da parte di esperti
esterni, di cui andranno successivamente individuati i titoli, per assolvere,
nell'ambito del curricolo opzionale, ad offerte formative di natura specifica
non riconducibile al profilo professionale dei docenti.
Fa presente che al comma 5 dello stesso articolo vengono affermati tre
principi: si ribadisce e si esalta il ruolo dell'autonomia scolastica
e della connessa responsabilità in quanto essa è «ambiente
e agente» dell'attuazione dei piani personalizzati che si realizzano
appunto nell'autonomia organizzativa e didattica; la contitolarità
dei docenti della classe impegna su un piano di pari dignità la
responsabilità dei docenti; la funzione tutoriale, di coordinamento,
di orientamento, di relazione, di rapporto e di cura della documentazione,
affidata ad un docente espressamente formato, rappresenta uno dei perni
dell'innovazione educativa e didattica; l'equipe pedagogica sarà
costituita dal docente tutor e da un numero di insegnanti idoneo a coprire
il tempo scuola assicurato dalle singole istituzioni scolastiche, secondo
criteri organizzativi sul piano didattico rimessi alle stesse.
Precisa che questo comma traduce concretamente lo spirito e la lettera
della delega circa la personalizzazione dell'azione educativa e la centralità
dell'apprendimento dell'alunno.
Il docente, a cui sono affidati i compiti richiamati nel precedente comma,
svolge un'attività d'insegnamento di almeno 18 ore settimanali,
con ciò sottintendendo che le restanti ore, al netto di quelle
di programmazione di team vanno riservate all'esercizio delle nuove funzioni.
La previsione riguarda solamente le classi dalla prima alla terza; per
le classi del secondo biennio saranno le scuole, nella loro autonomia
organizzativa, a decidere sul tempo da assegnare all'insegnamento e alle
altre funzioni tutoriali, che, comunque, devono essere assicurate.
L'assegnazione dei docenti alle nuove funzioni viene decisa dal dirigente
scolastico, come già avviene secondo la vigente normativa, responsabile
per legge delle risorse umane, che agisce sulla base degli obiettivi del
Piano di offerta formativa (POF), dei criteri generali stabiliti dal collegio
dei docenti, valorizzando esperienze e professionalità e garantendo
la continuità didattica.
Spetta alle istituzioni scolastiche definire le modalità di svolgimento
dell'orario delle attività didattiche, tenendo conto del POF, delle
strutture e dei servizi presenti nel territorio.
Con riferimento all'articolo 8 (La valutazione nella scuola primaria),
precisa che, tenendo conto dell'articolazione del settore primario, viene
prevista la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al biennio successivo. La valutazione
è affidata ai docenti della classe e quella conclusiva si aggiunge
a quella periodica e annuale degli alunni, come avviene in via ordinaria
attualmente.
Tenendo conto degli ordini del giorno votati dal Parlamento in sede di
approvazione della legge delega, che hanno impegnato il Governo a puntualizzare
meglio gli interventi valutativi nel corso del biennio didattico, viene
previsto che in via straordinaria vi possa essere la non ammissione di
alunni alla classe successiva, intermedia del periodo, purché deciso
con voto unanime e motivato dei docenti interessati.
Osserva che la norma sostanzialmente ripropone, con opportune modifiche,
la disposizione di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Ammissione alla classe successiva).
Al fine di favorire la continuità nei periodi didattici e la qualità
dei processi di apprendimento degli alunni, viene previsto l'obbligo di
permanenza dei docenti sulla classe almeno per la durata del biennio.
La durata biennale di permanenza rappresenta la determinazione minima
della previsione normativa contenuta nella legge n. 53 del 2003 che parla
(lettera a), comma 1, articolo 3) di «congrua permanenza nella sede
di titolarità».
Sottolinea che, in coerenza con l'introduzione dell'anticipo, viene modificata
la norma esistente circa il passaggio alla classe successiva, mediante
esame d'idoneità. Viene, infatti, precisato che per accedere alle
classi successive alla prima occorre avere la stessa età degli
alunni che la frequentano in via ordinaria. Non vi potrà essere,
pertanto, nessun «salto» in avanti, se non quello ordinario
conseguente all'anticipo per i nati entro il 30 aprile. Si dà chiarezza
alla norma di cui all'articolo 147 del testo unico che, nel disciplinare
la materia degli esami d'idoneità, nulla attualmente prevede in
ordine all'età anagrafica dei candidati, prestandosi, in tal modo,
ad applicazioni disomogenee.
L'articolo 9 (Finalità della scuola secondaria di 1o grado) conferma
le finalità e gli obiettivi della scuola secondaria di 1o grado,
così come sono individuate dalla legge di delega e poi esplicitate
negli obiettivi generali del processo formativo e negli obiettivi specifici
di apprendimento contenuti nelle «Indicazioni nazionali per i piani
personalizzati di studio» che sono parte integrante del decreto
stesso, come affermato in una delle successive disposizioni finali e transitorie.
L'articolo 10 (Attività educative e didattiche) determina, così
come per le scuole dell'infanzia e per la scuola primaria, il monte ore
di lezioni obbligatorio su base annua per consentirne l'eventuale articolazione
in corso d'anno secondo le prerogative dell'autonomia scolastica.
Mediamente, sulla base di 33 settimane di lezione, le 891 ore annue previste
corrispondono ad un orario settimanale di 27 ore per tutte le classi dalla
prima alla terza. Questo orario, comprensivo anche della quota riservata
alla regioni (ancora da definire con atto regolamentare ex articolo 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999), della quota
d'istituto (attualmente pari al 15 per cento secondo il decreto 234 del
2000) e dell'ora settimanale di insegnamento della religione cattolica,
rappresenta l'orario obbligatorio per tutti gli alunni.
Oltre all'orario obbligatorio di 891 ore annui, vi è l'orario facoltativo
di 198 ore annue (mediamente 6 settimanali) per il quale le famiglie degli
alunni hanno facoltà di decisione e di scelta e con cui, quindi,
si riconosce la famiglia quale soggetto che coopera concretamente e fattivamente
alla definizione del percorso formativo del proprio figlio, nel rispetto
delle sue vocazioni, attitudini e inclinazioni.
Rileva che, anche in questo caso, le attività e gli insegnamenti
facoltativi sono tuttavia obbligatori per le scuole che debbono presentare
una specifica, differenziata, possibilmente ricca e qualificata offerta
formativa. Ed anche qui l'orario è, quindi, facoltativo, opzionale
e gratuito per le famiglie e concorre alla definizione del piano di studio
personalizzato ed il tempo mensa rappresenta il terzo momento temporale
di attività della scuola.
Rileva inoltre che la costituzione dell'organico d'istituto è analoga
a quella prevista per la scuola primaria; ne discende, quindi, un'offerta
di tempo scuola immodificata rispetto all'esistente.
Fa presente che, come per la scuola primaria, vengono affermati due principi:
l'autonomia scolastica è «ambiente e agente» dell'attuazione
dei piani personalizzati che si realizzano in autonomia organizzativa
e didattica; le funzioni tutoriali, di coordinamento, d'orientamento,
di relazione, di rapporto e di cura della documentazione, trovano autorevole
affermazione, rappresentando nel loro insieme uno dei perni dell'innovazione
educativa e didattica.
L'articolo 11 (Valutazione, scrutini ed esame di Stato) introduce il principio
del limite minimo di frequenza per rendere valido l'anno scolastico per
gli alunni. Si tratta di una previsione che restituisce dignità
al processo educativo e rende più obiettivi i criteri di valutazione.
Il limite temporale è diverso a seconda delle scelte e delle opzioni
operate dagli alunni per il curricolo facoltativo e opzionale. Tale limite
è pari ai tre quarti dell'orario personalizzato. Pertanto, un alunno
che si avvalga del solo curricolo obbligatorio, dovrà frequentare
per almeno tre quarti di 891 ore, ossia per non meno di 669 ore all'anno.
Un alunno che, invece, richiede il curricolo facoltativo intero di 198
ore annue, pari ad un totale di orario annuale personalizzato di 1.089
ore, dovrà frequentare per non meno di 816 ore annue. Questo principio
del minimo di frequenza, se accompagnato da riqualificazione, ampliamento
e arricchimento dell'offerta formativa da parte delle scuole, può
costituire un freno formale alla dispersione scolastica.
Fa presente che nello stesso articolo viene confermata l'attuale valutazione
periodica e annuale da parte dei docenti. L'elemento significativo di
questa disposizione sta, a suo avviso, nel vincolare le istituzioni scolastiche
ad utilizzare gli esiti di tale valutazione per programmare gli opportuni
interventi educativi e didattici, necessari per il recupero degli apprendimenti.
Nel processo di valutazione andrà tenuto presente il comportamento
degli alunni, quale espressione delle finalità educative del servizio
scolastico attento alla formazione in modo unitario e integrale dello
studente.
Tenendo conto dell'articolazione della scuola secondaria di 1o grado,
viene prevista la valutazione degli alunni secondo la scansione dei periodi
didattici ai fini del passaggio all'ultimo anno del ciclo. I docenti,
anche in questo ramo dell'ordinamento scolastico, potranno non ammettere
gli alunni alla classe intermedia del biennio, solamente in casi motivati.
Osserva che viene confermato, come dispone la legge di delega, che il
primo ciclo si conclude con l'esame di Stato che, come è noto,
è titolo per l'ammissione al secondo ciclo. Vengono, altresì,
aggiornate le attuali disposizioni per l'accesso degli alunni agli esami
d'idoneità alle classi seconde e terze e agli esami di Stato e
rispetto agli anticipi viene puntualizzato, come per la scuola primaria,
che gli stessi non sono consentiti oltre a quelli previsti dalla legge
e limitati al 30 aprile.
Osserva che, infine, anche per la scuola secondaria di 1o grado, e per
le analoghe motivazioni, viene previsto l'obbligo di permanenza dei docenti
sulla classe almeno per la durata del biennio.
L'articolo 12 (Norme finali e transitorie per la Scuola dell'infanzia)
presenta elementi significativi così riassumibili: introduzione
in forma sperimentale dell'istituto dell'anticipo nella scuola dell'infanzia;
condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse
dei comuni); disponibilità delle amministrazioni comunali al sostegno
dell'espansione del servizio; gradualità dell'applicazione dell'istituto
dell'anticipo con decretazione mirata del ministero.
Precisa che, per la generalizzazione del servizio per l'infanzia, si provvede
con decreti interministeriali, sulla base dei finanziamenti disposti annualmente
dalle leggi finanziarie.
Osserva che le «Indicazioni nazionali» per la scuola dell'infanzia,
allegate allo schema di decreto, costituiscono in via transitoria la base
regolamentare del settore in attesa della emanazione del regolamento di
esecuzione, e sostituiscono, in sostanza, gli orientamenti del 1991.
L'articolo 13 (Norme finali e transitorie per la Scuola primaria) regolamenta
la fase di prima attuazione dell'istituto dell'anticipo nella scuola primaria,
prevedendo che, dopo la prima applicazione disposta con circolare n. 37
del 2003, si provveda all'attuazione in base ad apposito decreto del ministero
che, potrà disporre cadenze e termini graduali fino al limite temporale
massimo fissato dalla legge al 30 aprile. Precisa che tale scelta prudenziale
è dettata dalla necessità di conoscere in termini più
approfonditi gli effetti dell'innovazione anche sotto l'aspetto psicopedagogico.
Sottolinea che l'attuazione dei nuovi ordinamenti per la scuola primaria
avviene per le prime e seconde classi dall'anno scolastico 2003-2004,
e per le successive classi dall'anno scolastico 2004-2005.
Osserva che per l'anno scolastico in corso non vi è stato l'avvio
formale della riforma, non essendo ancora operativo il decreto legislativo
d'attuazione. Tuttavia, per effetto del decreto n. 61 del 2003, la riforma
ha avuto un sostanziale avvio per alcuni aspetti significativi, quali
l'alfabetizzazione informatica e linguistica che ha interessato in forma
generalizzata tutte le classi prime e seconde.
Rileva che l'entrata in vigore del decreto in corso d'anno renderà
formale ed efficace, sotto ogni aspetto, tale avvio, pur non introducendo
immediatamente la nuova struttura ordinamentale.
Le «Indicazioni nazionali» per la scuola primaria e il «Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente», allegati allo
schema di decreto, costituiscono in via transitoria la base regolamentare
del settore in attesa della emanazione del regolamento di esecuzione.
L'articolo 14 (Norme finali e transitorie della scuola secondaria di I
grado) determina l'attuazione del nuovo ordinamento per la scuola secondaria
di 1o grado con gradualità, prevedendo l'avvio per la prima classe
dall'anno scolastico 2004-2005 e, a seguire, le successive classi dall'anno
scolastico 2005-2006 e 2006-2007.
Le «Indicazioni nazionali» per la scuola secondaria di 1o
grado e il «Profilo educativo, culturale e professionale dello studente»,
allegati allo schema di decreto, costituiscono in via transitoria la base
regolamentare del settore in attesa della emanazione del regolamento di
esecuzione.
L'articolo 15 (Norma finanziaria) conferma l'entità degli oneri
finanziari derivanti dall'attuazione degli anticipi di ammissione, come
previsti dalla legge n. 53 del 2003. Il finanziamento è relativo
agli oneri per gli anticipi sia della scuola dell'infanzia sia della scuola
primaria.
L'articolo 16 (Norme finali e abrogazioni) conferma tutti gli interventi
relativi ai disabili inseriti nelle istituzioni della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di 1o grado, conseguenti
alla legge n. 104 del 1992 e recepiti dal decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articolo 314 e seguenti.
Viene disposta anche la modifica delle denominazioni contenute in tutte
le disposizioni vigenti, relative ai tre settori scolastici considerati
nel decreto.
Le norme del vigente ordinamento restano in vigore per le sezioni e classi
e per gli alunni ad esse iscritti fino al completo esaurimento delle predette
sezioni e classi; dette norme vengono abrogate a decorrere dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello di completo esaurimento delle
sezioni e classi funzionanti secondo il previgente ordinamento.
Vengono, però, abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo
all'entrata in vigore del presente decreto, le seguenti norme del vigente
ordinamento: articoli 129, 130, comma 1 dell'articolo 143, comma 5 dell'articolo
162, comma 2 dell'articolo 178.
Vengono, infine, modificate le seguenti disposizioni: comma 1 dell'articolo
100, comma 1 dell'articolo 147, comma 1 dell'articolo 183.
Guglielmo ROSITANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia
il seguito dell'esame ad altra seduta.
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