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Lo statuto
1. E' costituito il Centro di Iniziativa Democratica degli
Insegnanti (C.I.D.I.). Il centro è la struttura associativa di coordinamento
dei Centri territoriali di Iniziativa Democratica degli Insegnanti,
associazioni autonome aderenti al Centro e contrassegnate con la
sigla C.I.D.I. e l'aggiunta del nome della località in cui hanno
sede. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in
ogni caso, il diritto di recesso.
2. Il C.I.D.I. è un' Associazione professionale di categoria
costituita per realizzare, nel confronto delle diverse posizioni
culturali e ideali, l'unità degli insegnanti intorno agli obbiettivi
della trasformazione della scuola, nel senso dei valori democratici
ed antifascisti della Costituzione.
3. Per il conseguimento di tale scopo l'associazione si propone
i seguenti compiti specifici:
a) concorrere all'esecuzione di studi di carattere generale e particolare
sull'orientamento in materia culturale e didattica degli insegnanti,
dei laureati che aspirano ad insegnare e degli esperti del settore
b) assumere e favorire ogni utile iniziativa per l'aggiornamento,
per la formazione ed il perfezionamento del personale docente e
di quello chiamato a collaborare con il medesimo nella prospettiva
di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi
c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi anche
di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi
d) promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative
editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali
dell'Associazione
e) promuovere con apertura a tutte le componenti scolastiche (personale
ispettivo; direttivo; docente; amministrativo; studenti; genitori;
ecc.) ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell'Associazione.
4. Il Centro ha sede in Roma ed estende la sua attività a
tutto il territorio della Repubblica.
5. La durata del Centro è illimitata. Il suo scioglimento
può essere deciso solo da una seduta straordinaria del Comitato
nazionale, che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
6. Sono organi del Centro: Il Comitato nazionale di Coordinamento
La Segreteria nazionale L'Ufficio di Presidenza Il Collegio dei
Revisori
7. Il Comitato nazionale è composto dai presidenti dei C.I.D.I.
territoriali annessi all'Associazione o da un loro rappresentante,
designato appositamente e di volta in volta, e dai membri della
Segreteria nazionale. Il Comitato è convocato dalla Segreteria e
si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria; in seduta
straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno la Segreteria
o lo richieda un quinto dei centri componenti il Comitato. Ogni
componente del Comitato nazionale ha diritto ad un voto, esercitabile
anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.
La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione
che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione.
Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.
Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le deliberazioni relative
alle modifiche statutarie, alla modifica degli artt. 2 e 3, allo
scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio
occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti. Nella
seduta ordinaria il Comitato delibera sulle linee generali di attività
dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva
il bilancio consuntivo e preventivo, designa alla scadenza la Segreteria
nazionale e il Collegio dei Revisori, decide sui ricorsi contro
la non accettazione di domande dì ammissione al Centro avanzate
da associazioni territoriali e deliberate collegialmente dalla Segreteria
nazionale, come pure sull'esclusione dal Centro di associazioni
territoriali che operino in modo difforme dalle finalità statutarie.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle
materie da trattare, spedito a tutti gli aderenti all'indirizzo
risultante dal Libro degli Aderenti al Comitato, nonché ai componenti
della Segreteria nazionale ed ai Revisori dei Conti almeno dieci
giorni prima della riunione e che comunque giunga al loro indirizzo
almeno tre giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza
la convocazione può essere effettuata mediante telegramma con anticipo
di almeno 18 ore. I rappresentanti dei C.I.D.I. territoriali sono
tenuti alla presenza nel Comitato Nazionale di Coordinamento e dopo
cinque assenze consecutive, dopo una fase istruttoria tesa a verificare
i reali motivi dell'impedimento, possono essere dichiarati decaduti
dal coordinamento.
8. La Segreteria nazionale è l'organo esecutivo del Comitato
di Coordinamento. E' composto da almeno quindici membri, nominati
annualmente dal medesimo Comitato di Coordinamento, su proposta
del Presidente, nella sua seduta ordinaria normalmente tenuta nel
mese di ottobre di ciascun anno. La Segreteria nazionale nomina
tra i suoi membri il Presidente ed i Vice-presidenti, convoca il
Comitato di coordinamento e delibera in prima istanza sulle domande
di ammissione al Centro. La Segreteria nazionale delibera su ogni
materia sottoposta alla sua attenzione secondo le direttive impartite
in via generale dal Comitato Nazionale di Coordinamento. La Segreteria
nazionale può designare al suo interno un Ufficio di Segreteria
per l'esecuzione delle sue deliberazioni. In occasione di riunioni
tematiche possono partecipare alle riunioni della Segreteria nazionale
esperti nel settore.
9. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai
due vicePresidenti. Il Presidente rappresenta il Centro (C.I.D.I.).
Spetta al Presidente convocare e presiedere la Segreteria nazionale,
firmare gli atti che comportino impegni del Centro. In caso di assenza
o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e le funzioni
dei Presidente vengono assunte da uno dei due vice-Presidenti.
10. Il Collegio dei Revisori si compone di non meno di tre
persone, scelte annualmente dal Comitato Nazionale con funzioni
di controllo contabile sull'attività del Centro.
11. Nei limiti del presente Statuto, il Centro di iniziativa
Democratica degli Insegnanti e i Centri territoriali costituiscono
associazioni distinte ed autonome, sia ai fini contabili e amministrativi
sia nei rapporti con terzi. I centri territoriali rispondono delle
loro pubblicazioni sia per le scelte editoriali che per la diffusione
e per gli aspetti finanziari. Le pubblicazioni a carattere e diffusione
nazionale che si avvolgono della sigla C.I.D.I. debbono essere preventivamente
approvate dalla Segreteria nazionale. In occasione della costituzione
di un centro territoriale è prevista, a pena di nullità del riconoscimento
di adesione al coordinamento nazionale, nonché della possibilità
di utilizzare la sigla del C.I.D.I., la presenza di un rappresentante
della Segreteria nazionale designato dal Presidente nazionale.
12. Il Fondo Comune del Centro è costituito: dal contributo
dei Centri territoriali dai proventi derivanti dalle pubblicazioni
da contributi o donazioni di terzi da altre entrate straordinarie
13. I residui del Fondo Comune eventualmente esistenti al
momento dello scioglimento dell'Associazione saranno devoluti a
Ente o Istituto da indicarsi, di anno in anno, da parte del Comitato
nazionale di Coordinamento, fra gli enti aventi fini di pubblica
utilità.
14. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione, essendo gli stessi destinati alla realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento
ed eventuali versamenti al fondo di dotazione possono essere di
qualsiasi entità e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in
nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione
né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione,
può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato
all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il
versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,
né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
15. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre
di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo
e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la
Segreteria nazionale è convocata per la predisposizione del bilancio
consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione
del Comitato Nazionale di Coordinamento. Entro il 30 settembre di
ciascun anno la Segreteria nazionale è convocata per la predisposizione
del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione
del Comitato Nazionale di Coordinamento. I bilanci debbono restare
depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni
che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione
a spese del richiedente
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